MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI
– Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni;
– Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
– Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
– Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti apicali;
– Organismo di Vigilanza (OdV): l’organismo di cui all’art. 6, lettera b) del Decreto;
– TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)
– Reati presupposto: specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l’applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto;
– Società: AZ PICERNO S.R.L.;
– Key Officers: i responsabili delle unità organizzative coinvolte nelle Attività Sensibili;
– UO: Unità Organizzativa ovvero raggruppamento di risorse aziendali preposte al presidio di un insieme di attività, omogenee per contenuto e competenze necessarie alla loro esecuzione, dipendente da un Responsabile.
– Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto;
– Destinatari: tutti i soggetti ai quali e rivolto il Modello di Organizzazione: Soci, Amministratori, Sindaci, Direttori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, e terzi con rapporti continuativi

1.   LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

1.1.  L’OGGETTO
La Società ha per oggetto l’esercizio di attività sportive ed altresì l’esercizio di attività ad esse accessorie, connesse e strumentali, in particolare, la formazione, preparazione e gestione di squadre di calcio, nonché la promozione e organizzazione di gare, tornei, spettacoli, franchising, gestione di bar e ogni altra attività calcistica in genere.

1.2.  LA GOVERNANCE E L’ORGANIZZAZIONE
La  Società  ha  sede  legale  in  Picerno  alla  via  XXV  APRILE, n. snc. – L’Organo Amministrativo è composto da un CDA.

Soci: Curcio Donato e Curcio Gianvito
Il Presidente della Società è il Sig. Curcio Donato
Il Vice Presidente è il sig. Curcio Gianvito
Il Revisore Contabile Unico è il Dotto. Desiderio Gerardo
Direttore Generale è il sig. Vincenzo Greco
Team Manager: Franzese Roberto
SLO: Bruno Giardinetti
Delegato Sicurezza e alla Gestione dell’evento: Giacinto Formoso
Responsabile Biglietteria: Quagliano Michele
Consulente Legale: Avv. Luis Vizzino – Avv. Flavia Tortorella – Avv. Fabio Lattanzi
Resp. Amministrazione Finanza e Controllo: Dott. Troia Donato
Consulente del lavoro: Dott. Buongermino Rocco
Resp. Ufficio Comunicazione e Marketing: Buono Claudio
Resp. Impianti sportivi: Carella Prospero

2.   IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1.  PREMESSA
La società AZ PICERNO S.r.l. (di seguito “la Società” o “AZ PICERNO”) ha ritenuto conforme alla propria politica procedere alla formalizzazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) in conformità all’art. 6 del D.lgs. 231/2001.

A tal fine la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi già adottati alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello, redatto all’esito di un complesso iter di analisi, valutazione e contenimento del rischio-reato si propone di essere uno strumento di guida per l’esercizio di condotte ispirate a principi eticamente e legalmente conformi.

2.2.  NORMATIVA
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “D.lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa da reati a carico degli Enti.

Gli Enti nei cui confronti trova applicazione il decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

Secondo l’introdotta disciplina anche le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati quando siano commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i cd. apicali) e da coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi. La responsabilità amministrativa da reato degli Enti è autonoma e si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il fatto.

Tale estensione della responsabilità mira a coinvolgere le società in una gestione eticamente conforme del proprio operato e della propria condotta.

2.3.  I REATI PRESUPPOSTO
L’Ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati richiamati dal Decreto. Dalla data di entrata in vigore, la normativa ha subito numerose interpolazioni che hanno ampliato il catalogo dei cd. reati presupposto.

Per una più approfondita analisi e per l’elenco dei reati si veda la “Parte Speciale” del presente Modello.

2.4.  AUTORI DEL REATO: APICALI E SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE
La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

Ø  da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente stesso (art. 5 comma 1, lett. a) D.lgs. 231/2001).

Ø  da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (art. 5 comma 1, lett. b) D.lgs. 231/2001).

Anche i soggetti esterni all’Ente, quali ad esempio consulenti o figure che operano in outsourcing, rientrano nelle categorie sopra citate quando, anche di fatto, provvedano alla gestione di un’unità organizzativa dell’Ente.

Per espressa previsione normativa, l’Ente non risponde se le persone su indicate abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.5.  APPARATO SANZIONATORIO
Le sanzioni previste dal Decreto sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

2.5.1.  La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”.

Il numero delle quote, non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile tra euro 258,22 ed euro 1.549,37, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto ed attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. La pena pecuniaria può essere ridotta se l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, dimostri di aver adottato idoneo Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice tiene, altresì, conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

2.5.2.   Le sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria e possono consistere in:

– interdizione dall’esercizio dell’attività;
– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
– divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

▪  l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;

▪   in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano qualora l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

▪  abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);

▪   abbia messo a disposizione dell’autorità giudiziaria il profitto del reato;

▪  abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

2.5.3.   La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna e consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro o altre utilità di valore equivalente; la pubblicazione della sentenza di condanna avviene in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l’Ente ha la sede principale.

2.6.  LA CONDIZIONE ESIMENTE: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
2.6.1.  L’art. 6 del Decreto contempla una forma di “esonero” da responsabilità dell’Ente se questi dimostri che:

– L’Organo dirigente (la cd. Governance) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
– il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cd. Organismo di Vigilanza)
– non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

La Società, dunque, dovrà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati provando la sussistenza dei requisiti sopra elencati e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

2.6.2. Il Modello opera quale esimente solo se idoneo alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto non indica analiticamente le caratteristiche ed i contenuti del Modello ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali del suo contenuto minimo. In generale, il Modello deve prevedere in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare il Modello deve:

▪     individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d attività sensibili);

▪     prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire;

▪     individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

▪     prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

▪     introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.6.3.   Con riferimento all’efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso qualora siano scoperte  significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente.

2.7.  I REATI COMMESSI ALL’ESTERO
In forza dell’art. 4 del Decreto, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l’ente per reati commessi all’estero all’esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

▪     che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell’ente;

▪     che l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

▪     che il reato sia stato commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente;

▪     che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale.

2.8.  IL SINDACATO DI IDONEITÀ
L’accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante (i) la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell’ente; (ii) il sindacato di idoneità sul Modello organizzativo adottato.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della cd. “prognosi postuma”.

Va giudicato idoneo a prevenire o scongiurare la commissione di un reato quel Modello che potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2.9.  FINALITÀ DEL MODELLO
L’AZ PICERNO, nell’intento di assicurare condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione della propria attività, ha ritenuto di attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già in essere alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e di procedere pertanto all’adozione del Modello di Organizzazione secondo i dettami di Legge. Il Modello di Organizzazione ha quale finalità precipua la prevenzione del rischio di impresa connesso alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati così come previsto dal D.Lgs. 231/2001. Obiettivo correlato deve individuarsi nella riduzione delle possibilità di commissione di reati all’interno della realtà societaria.

Il Modello si propone, dunque, mediante l’individuazione delle aree cosiddette a rischio e dei correlati processi sensibili, le seguenti finalità:

– perseguire la consapevolezza in tutti coloro che operano all’interno della Società di poter incorrere, in caso di condotte non conformi alle norme ed alle procedure aziendali ed alle disposizioni normative comunemente applicate, in illeciti passibili di conseguenze penali e disciplinari sotto il profilo personale nonché di gravose conseguenze per la società

– ribadire che tali condotte illecite sono condannate dall’AZ Picerno in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici e sociali ai quali la società intende rigorosamente attenersi nell’assolvimento della propria attività e della propria missione

– consentire alla Società, attraverso l’azione costante di controllo dell’Organismo di Vigilanza, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento di fatti di reato

Il Modello, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, presuppone:

– un’attività di formazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di condotta indicate dalla società;
– il costante monitoraggio ed aggiornamento della mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili;
–  l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione allo stesso di specifici compiti di controllo sull’efficace e corretto funzionamento del Modello di Organizzazione, anche attraverso la predisposizione di risorse aziendali adeguate ai compiti conferitigli
– la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili, nel rispetto del principio della tracciabilità l il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
– la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
– la verifica del Modello di Organizzazione stesso ed il suo aggiornamento costante

La Società coltiva altresì l’obiettivo di colpire con adeguate misure sanzionatorie ogni condotta illecita attraverso l’attività di controllo costante dell’Organismo di Vigilanza e la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare.

2.10.  LA STRUTTURA DEL MODELLO DELL’AZ PICERNO
Il Modello è, pertanto, così strutturato:

–  Parte Generale

–  Parte Speciale

La Parte Generale contiene:

Ø  cenni sulla società

Ø  introduzione al D.lgs. 231/01

Ø  organismo di vigilanza

Ø  diffusione e conoscenza del Modello

Ø  codice Etico

Ø  sistema disciplinare

La Parte Speciale contiene:

Ø  introduzione relativa alla metodologia seguita nella mappatura dei rischi

Ø  analisi dei profili di rischio relativi ai singoli reati con riferimento ai processi sensibili

Ø  identificazione delle aree di rischio e delle misure di prevenzione

Ø  procedure organizzative che stabiliscano i principi e le regole di buon governo e di contenimento dei rischi

IL CODICE ETICO

PREMESSA
Il Codice Etico e il Modello sono due strumenti complementari e integrati.

Il Codice Etico è stato adottato in via autonoma dalla Società con lo scopo di definire i principi di condotta degli affari della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

L’AZ PICERNO è una società di calcio professionistica, la cui prima squadra partecipa oggi al campionato italiano di serie C.

La Società fonda la propria attività sui principi ed i valori etici di seguito enunciati e svolgerà ogni sforzo utile affinché i medesimi possano trovare piena applicazione nello svolgimento sia dell’attività sportiva sia dell’attività economica, parte imprescindibile nella gestione di una moderna società calcistica.

La Società pretende il pieno rispetto delle norme e delle regole vigenti da parte di tutti coloro che, dipendenti e non, intrattengano relazioni con essa. L’AZ PICERNO promuove un ambiente di lavoro fondato sul rispetto, la lealtà e la correttezza, responsabilizzando in tal senso gli stakeholders, vale a dire quelle categorie di soggetti, individui, gruppi o istituzioni, la cui collaborazione è ritenuta indispensabile per il raggiungimento dei propri obiettivi sociali.

La violazione dei principi e dei valori enunciati nel presente Codice Etico è ragione sufficiente per l’interruzione di qualsivoglia rapporto con il trasgressore.

All’Organismo di Vigilanza, istituito con il Modello Organizzativo, sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico. Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali L’AZ PICERNO intrattiene relazioni.

1.   DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli amministratori e i dipendenti della Società sono i principali destinatari del presente Codice Etico. Pertanto devono attenersi ai principi ed agli standard di comportamento ivi riportati, ispirando i quotidiani comportamenti aziendali.

In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può giustificare una condotta contraria alle leggi vigenti ed alle regole del presente Codice. Il Codice Etico si configura infatti come strumento di garanzia e di affidabilità, a tutela del patrimonio e della reputazione della Società.

Anche tutti coloro che a vario titolo (partner, fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) collaborano con la Società sono tenuti al rispetto delle norme del presente Codice Etico nelle parti loro applicabili.

Gli organi preposti sovrintendono al rispetto del Codice Etico da parte di tutti i destinatari.

Le regole contenute nel presente Codice Etico integrano il comportamento che i Dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza cui sono tenuti i prestatori di lavoro, disciplinate dalla normativa in materia di rapporti di lavoro.

Il presente Codice Etico ha validità in Italia ed all’estero, qui trovando ragionevole applicazione in relazione alle diverse realtà culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali dei vari Paesi in cui la Società si potrebbe trovare ad operare.

2.   COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO
La Società assume l’impegno di informare adeguatamente i terzi in ordine agli impegni ed agli obblighi imposti dal Codice Etico, esigendo il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività ed adottando le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di chicchessia.

La Società, in particolare, provvede:

Ø  alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari

Ø  alla verifica dell’osservanza dei principi sanciti

Ø  all’aggiornamento del Codice Etico tempestivamente ed ogni qual volta ne sorga la necessità

Il Codice Etico deve ritenersi parte integrante e portante del Modello Organizzativo, ma, giustappunto per la sua indubbia rilevanza, viene altresì redatto a parte e si ritiene passaggio indefettibile per la corretta ed efficace attività dell’AZ PICERNO che tutti i Destinatari vengano posti nelle condizioni di conoscerlo anche in via autonoma rispetto al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

Il Codice Etico verrà consegnato a tutti i Destinatari, anche mediante indicazione della possibilità di consultarlo sul sito internet della Società: http://www.azpicerno.it

3.   VALORI FONDAMENTALI
Il Codice Etico è costituito da un insieme di principi il cui rispetto è essenziale per il corretto svolgimento dell’attività sportiva e per il buon funzionamento della complessiva gestione della società.

Tutte le persone della Società, qualificate come Destinatari, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi ed ai contenuti del Codice Etico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale e vincolante della qualità delle prestazioni di lavoro e professionale.

La convinzione o l’idea di agire in vantaggio o nell’interesse della Società non può in alcun modo giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del Codice Etico. L’AZ PICERNO, nello svolgimento della propria attività, rispetta interamente le leggi nazionali, regionali e comunitarie e non vuole intrattenere alcun rapporto con coloro che non siano allineati su tale principio ritenuto cardine imprescindibile.

L’integrità   etica    e   la    correttezza    rappresentano    impegno    costante    e    caratterizzano   i comportamenti di tutta l’organizzazione della Società.

La società imposta ed attua la propria attività nella massima trasparenza, onestà, correttezza e buona fede, riconoscendo che le risorse umane rappresentano elemento cardine per il proprio sviluppo la cui gestione è improntata al rispetto della persona e della professionalità.

E’ ripudiata ogni forma di discriminazione, di corruzione e di violazione di qualsivoglia legge o regolamento e sono tenuti in considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità umana, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute e della sicurezza dell’ambiente.

L’immagine e la reputazione della Società e delle persone che operano per essa sono valori da tutelare e sviluppare e debbono rappresentare criterio di valutazione delle scelte comportamentali.

3.1  Imparzialità
La Società, nei processi decisionali in ambito strettamente sportivo ovvero di gestione della compagine societaria, evita e considera assolutamente deprecabile ogni forma di discriminazione sia essa basata sull’età, il sesso, lo stato di salute, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche, gli orientamenti religiosi e le scelte in ambito sessuale.

La Società si aspetta e pretende che coloro che operano all’interno di essa si conformino nel loro operare a tale valore fondamentale.

3.2  I conflitti di interesse
Nell’ambito di qualsivoglia processo decisionale ed in particolare nei rapporti con calciatori, dirigenti, tesserati ed agenti di calciatori, i Destinatari devono evitare situazioni nelle quali vi possano essere, o anche soltanto possano apparire, conflitti di interesse, ritenendosi tali il perseguimento di obiettivi contrari o diversi da quelli della Società.

E’ ritenuta altresì integrante gli estremi del conflitto di interesse la situazione nella quale il Destinatario si avvantaggi personalmente di occasioni di affari e di raggiungimento di profitti in assenza di esplicita conoscenza ed autorizzazione da parte della Società.

L’AZ PICERNO, peraltro, riconosce e rispetta il diritto delle persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla Legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Società stessa.

Tutti coloro che prestano attività professionale per la Società sono tenuti ad evitare ed a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che

ricoprono all’interno della struttura o organo di appartenenza.

In particolare ognuno è tenuto a rendere note le specifiche situazioni e attività nelle quali egli o, per quanto a sua conoscenza, propri parenti o affini entro il secondo grado o conviventi di fatto, siano titolari di interessi economici e finanziari nell’ambito di fornitori, di clienti, di concorrenti,

di terzi contraenti o delle relative società controllanti o controllate ovvero vi ricoprano ruoli societari di amministrazione, di controllo o dirigenziali.

I Destinatari devono evitare ogni possibile situazione di conflitti di interesse che possa derivare da:

§  partecipare a decisioni che riguardino affari dai quali potrebbe nascere un interesse personale

§  accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali

§  compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente indirettamente, causare all’AZ PICERNO un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità

§  entrare in contrasto con l’interesse della Società, influenzando l’autonomia decisionale di un altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa società

Determinano, inoltre, conflitto di interesse le seguenti situazioni:

§  utilizzo della propria posizione all’interno della Società o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell’esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi

§  svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori o concorrenti

I Destinatari che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al superiore in posizione dirigenziale, all’organo sociale al quale eventualmente appartengano, all’Amministrazione e parimenti all’Organismo di Vigilanza.

3.3  Responsabilità, correttezza e probità. Qualità delle prestazioni professionali
Le persone dell’AZ Picerno devono svolgere la propria attività sportiva e le proprie prestazioni lavorative e professionali con correttezza, probità, diligenza e lealtà nei confronti degli altri Destinatari e dei terzi tra i quali devono ricomprendersi clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche, soggetti privati, avversari e tifosi.

Ognuno deve assumere le responsabilità di competenza nel rispetto delle norme di legge e dei principi etici.

I Destinatari devono altresì evitare ogni comportamento che possa essere il risultato del mancato rispetto, formale o sostanziale, di norme di legge vigenti e devono operare nel rispetto della normativa sportiva in vigore, del presente Codice Etico e delle procedure e dei regolamenti interni. Debbono altresì evitare di porre in essere condotte dalle quali possa derivare pubblicità negativa per la Società.

L’AZ PICERNO promuove e pretende da coloro che operano nel suo nome correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, evidenziando come il risultato possa e debba essere raggiunto soltanto nel rispetto delle regole.

E’ fatto divieto per i Destinatari di utilizzare per scopi personali e comunque eccedenti la loro attività per la Società informazioni e beni dei quali abbiano la disponibilità nello svolgimento del loro incarico.

Parimenti tutte le persone che operano per la Società devono fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, operando con diligenza, responsabilità e professionalità sia all’interno che all’esterno della compagine societaria.

3.4  Segnalazioni e promesse di denaro
I Destinatari non possono accettare, né effettuare, per sé o per altri, segnalazioni o raccomandazioni che possano portare pregiudizio o indebiti vantaggi per la Società.

L’AZ PICERNO promuove il rispetto delle regole in ogni processo decisionale, con attenzione al merito ed ai valori etici.

I Destinatari non possono in alcun modo effettuare ovvero accettare offerte indebite di denaro ovvero di altri benefici e sono in ogni caso tenuti a comunicare tempestivamente le eventuali offerte al proprio superiore gerarchico ovvero agli organi dirigenti della Società.

Le offerte di modico valore possono essere accettate soltanto allorquando non siano in alcun modo correlate a richieste o pretese di sorta, anche in un momento diverso rispetto alla dazione ovvero per via indiretta o tramite interposta persona.

3.5  Doveri dei collaboratori
La Società si attende dai propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l’immagine della Società.

Si richiede, pertanto, ai collaboratori:

– di operare con proibita ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con la Società, con i soci della stessa, con le società concorrenti, con i clienti e, in genere, con i terzi, siano essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
– di osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società;
– di evitare conflitti di interesse con la Società e, comunque, comportamenti determinanti pubblicità negativa per la stessa.

3.6  Impegno sociale
La Società è consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare del calcio. L’AZ PICERNO fa propri i valori che l’attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport.

In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare i giovani allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

4.   CODICE DI COMPORTAMENTO
Di seguito sono elencate le principali norme di comportamento suddivise per interlocutore di riferimento e area significativa di gestione del business.

A.  INTERLOCUTORI ESTERNI
A.1  Soci e quotisti

A.1.1  Creazione di valore

Nell’ambito della Società la creazione di valore, che permette di remunerare il rischio imprenditoriale, è obiettivo primario, che viene perseguito attraverso una politica attenta a salvaguardare la solidità della Società, promuovendo nel contempo la competitività economica e il rispetto per l’ecosistema.

A.1.2  Regole di Corporate Governance

Nelle regole di corporate e governance sussistono principi che vietano di:

§  porre in essere qualsiasi comportamento volontario, da parte degli Amministratori di società, volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale;

§  compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’Assemblea dei soci, per ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta;

§  effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

A.1.3  Trasparenza e accessibilità delle informazioni

La Società rende disponibili tutte le informazioni che permettono ai soci di operare scelte di investimento informate e consapevoli, garantendo la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso all’informazione.

A.2  Partner
A.2.1  Onestà

L’AZ Picerno sviluppa relazioni di partnership con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, impostando tali rapporti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.

A.2.2  Trasparenza degli accordi

La Società promuove con i partner accordi trasparenti e collaborativi, valorizzando le sinergie e impegnandosi a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte, dalla quale si aspetta un identico comportamento.

A.3  Istituti finanziari
La Società si impegna ad operare per assicurare ai fornitori di risorse e servizi finanziari il rispetto degli impegni presi, tutela la riservatezza del know-how professionale e richiede alla controparte  la medesima correttezza nella gestione del rapporto.

A.4  Clienti
A.4.1  Qualità, performance e affidabilità

Il successo della Società si basa soprattutto sulla sua capacità di soddisfare le aspettative dei clienti, mantenendo elevati livelli di qualità, di performance e di affidabilità.

A questo fine, per la Società è prioritario identificare i bisogni dei clienti, utilizzando al meglio le risorse e le sinergie della Società e impegnandosi a dare riscontro a mantenere un dialogo aperto e franco.

A.4.2  Correttezza negoziale ed equità contrattuale

La Società imposta i contratti con i propri clienti in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata.

Anche laddove si verificassero eventi o situazioni non previste, la Società rispetta le aspettative del cliente, eseguendo i contratti con equità, senza sfruttare eventuali condizioni di debolezza o ignoranza al sorgere di eventi imprevisti.

A.4.3  Correttezza negoziale ed equità contrattuale

La Società e le persone da essa incaricate di seguire una qualsiasi trattativa d’affari o richiesta non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei potenziali clienti.

Nel corso di una trattativa d’affari o richiesta non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

§  sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;

§  compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i rappresentanti del cliente, a fare, o ad omettere di fare, qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui essi appartengono, anche con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo;

§  accondiscendere a qualsiasi indebita richiesta e/o condotta da parte dei rappresentanti del cliente.

A.4.4  Riservatezza delle informazioni

La Società si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riservate riguardanti i propri clienti, sia in riferimento ad informazioni strategiche dell’azienda cliente sia a dati personali. Inoltre assicura un uso di suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta. Anche i clienti sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti, dati personali, relativi alla Società e al suo personale.

A.4.5  Regalie e benefici

Viene fatto divieto assoluto di offrire/ricevere, direttamente o indirettamente, a/da clienti regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d’impresa.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo se conformi alle regole aziendali.

A.5  Fornitori di beni e servizi
A.5.1  Onestà

La Società imposta i rapporti con i propri fornitori nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.

La Società si aspetta che i propri fornitori tengano un comportamento corretto, diligente e conforme alle disposizioni di legge, con particolare attenzione al rispetto delle normative e delle buone pratiche in materia di etica, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto dell’ambiente e tutela della proprietà intellettuale, dell’industria e del commercio.

L’AZ PICERNO, con l’obiettivo di incentivare/promuovere il rispetto di principi etici e la tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ambiente e della proprietà intellettuale, dell’industria e del commercio in tutta la catena di fornitura, incoraggia i propri fornitori ad applicare i medesimi criteri di selezione dei subfornitori.

A.5.2  Obiettiva valutazione

I fornitori hanno un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva della Società. Pertanto il processo di selezione si basa su valutazioni obiettive secondo principi di correttezza, economicità, qualità, innovazione, continuità ed eticità.

A.5.3  Correttezza negoziale ed equità contrattuale

La Società imposta i contratti con i propri fornitori in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata.

Al sopraggiungere di eventi imprevisti, la Società si impegna a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte e si aspetta dai fornitori un identico comportamento.

A.5.4  Riservatezza dell’informazione

La Società si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri fornitori e a utilizzare suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta.

Peraltro anche i fornitori sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti e dati personali relativi alla Società e ai suoi Collaboratori.

A.5.5  Regalie e benefici

La Società vieta di ricevere/offrire regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) da parte di/a fornitori potenziali o effettivi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d’impresa.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo se conformi alle regole aziendali.

Il compenso da corrispondere ai fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.

A.6  Concorrenti
A.6.1  Concorrenza leale

Per la Società è di primaria importanza che il mercato sia basato su una corretta concorrenza. Pertanto la Società e i suoi collaboratori sono impegnati all’osservanza delle leggi in materia (in qualsiasi giurisdizione) e a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

A.6.2  Raccolta di informazioni relative alla concorrenza

È vietato ottenere informazioni sulla concorrenza (es. attività, modalità di fabbricazione, tecnologie) con mezzi illeciti o contrari all’etica (es. furto, corruzione, dichiarazioni false, spionaggio elettronico).

A.7  Pubblica Amministrazione
Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative, amministrative e giudiziarie.

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti  della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comunicazione, anche in regime di concessione e/o convenzione.

A.7.1  Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

La Società ispira e adegua la propria condotta al rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui la Pubblica Amministrazione è tenuta.

A.7.2  Conflitto di interessi

La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi quando si possa configurare, anche solo astrattamente, un conflitto d’interesse.

I soggetti terzi che operano per conto della Società, hanno l’obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

A.7.3  Regalie e benefici

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro od altre utilità a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiani o stranieri, o a loro parenti o affini, da cui possa conseguirne un interesse o vantaggio per la Società, anche solo potenziale, anche qualora

tali comportamenti fossero indotti da pressioni indebite dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti dagli Organi Sociali o dai dipendenti, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto della Società, quali ad esempio, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi legati alla Società da rapporti analoghi o equivalenti.

A.7.4  Trattativa d’affari

Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, gara, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto istituzionale con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

§  proporre, in nessun modo, opportunità d’impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare, direttamente o indirettamente, i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;

§  sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;

§  compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, a fare, o ad omettere di fare, qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui essi appartengono, anche con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo;

§  abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

A.7.5  Rapporti d’affari

È’ proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione o assumere ex impiegati della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d’affari o avallato richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione negli ultimi tre anni, salvo adeguata motivazione da parte delle funzioni competenti.

A.7.6  Contributi e sovvenzioni

La Società condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, delle Regioni, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.

È proibito distrarre o destinare con tempistiche e/o a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalle Regioni, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, anche se di modico valore e/o importo.

I soggetti deputati alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e/o finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da Enti pubblici esteri, dovranno improntare il loro operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando, altresì, gli obblighi d’informazione nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della Società. A tal fine dovrà rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed ogni operazione, anche non economica, eseguita nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

A.8  Mass-media
A.8.1  Gestione del rapporto

Le informazioni afferenti alla Società e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con l’autorizzazione di queste. La comunicazione all’esterno di dati o di informazioni, dovrà essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche della Società. Pertanto i Collaboratori si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l’immagine della Società.

B.  ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI
B.1   Trattamento delle informazioni

Le informazioni privilegiate vengono comunicate secondo la normativa dalle funzioni a ciò preposte e, comunque, sempre in modo da garantire la correttezza, la chiarezza, la tempestività, la completezza e la parità di accesso al pubblico. Ogni informazione verso l’esterno, anche fornita in occasione di convegni, pubblici interventi, interviste, redazioni di pubblicazioni in genere, deve essere preventivamente autorizzata, in accordo con le procedure aziendali.

Nell’ambito del corretto funzionamento del mercato, è altresì vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all’interno sia all’esterno della Società, concernenti la Società stesso e i suoi Collaboratori. È anche vietato porre in essere operazioni volte a influenzare i mercati finanziari ed, in generale, i valori che possano riguardare gli asset della Società.

B.2   Amministrazione societaria
L’Organo Amministrativo, i dirigenti e i dipendenti devono tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e delle autorità di vigilanza, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. Nei confronti di tali soggetti è garantito un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione.

B.2.1  Trasparenza e correttezza delle informazioni

I responsabili della Società, l’Organo amministrativo, i Dirigenti, i Collaboratori ed i Dipendenti della Società sono obbligati a garantire la veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci e al pubblico.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d’interesse, anche solo potenziale, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate.

B.2.2  Chiarezza e verità in ogni operazione e transazione

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, in conformità con le procedure aziendali. Inoltre:

§  deve essere sempre possibile effettuare controlli sulle caratteristiche delle operazioni effettuate, sulle motivazioni che le hanno determinate, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull’esecuzione delle operazioni medesime;

§  ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

B.2.3  Antiriciclaggio

Ai dipendenti e ai collaboratori della Società è fatto assoluto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza. E’ fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

A tal fine, in via preventiva, devono essere verificate le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, finanziari e fornitori, per appurarne la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

E’ vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio. I dipendenti ed i collaboratori della società non devono, in alcun modo ed in alcuna circostanza, ricevere od accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Inoltre, dipendenti e collaboratori devono, attraverso le UO all’uopo preposte, assicurarsi circa l’affidabilità, l’onorabilità e la professionalità della controparte.

L’utilizzo della cassa è consentito solo per gli acquisti di modico importo necessari allo svolgimento delle attività aziendali.

B.3   Tutela dei dati personali
E’ considerato “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Al fine di garantire la tutela dei dati personali, la Società, attraverso i suoi collaboratori, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i principi di trasparenza, liceità, garanzia di qualità e correttezza dei dati.

La Società garantisce la pertinenza del trattamento dei dati con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell’interessato.

B.4   Sponsorizzazioni e contributi
La Società non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e si astiene da qualsivoglia pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici.

La Società può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini e che abbiano un profilo etico specchiato.

Le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della ricerca scientifica, del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

C.  INTERLOCUTORI INTERNI DIPENDENTI
C.1  Selezione, valorizzazione e tutela del personale

La Società è pienamente consapevole che le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo della Società. Pertanto è impegnato a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le potenzialità dei Dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi.

La Società offre pari opportunità di lavoro a tutti i Collaboratori sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto le funzioni competenti selezionano, assumono e gestiscono i Collaboratori in base a criteri di competenza e di merito.

C.2  Pianificazione degli obiettivi aziendali
La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

C.3  Tutela della dignità morale e dell’integrità fisica

Per la Società l’ambiente di lavoro deve essere adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale e privo di pregiudizi, in modo tale che ogni individuo sia trattato con rispetto e tutelato da ogni illecito condizionamento o indebito disagio.

C.4  Conflitto di interessi
Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisone di business sia presa nell’interesse della Società; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

C.5 Uso corretto dei beni aziendali
Ciascun collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l’utilizzo degli stessi.

A tal fine, ciascun collaboratore ha la responsabilità di custodire e conservare i beni e le risorse della Società che gli sono affidati nell’ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo proprio e conforme all’interesse sociale, impedendone ogni uso improprio. A titolo esemplificativo, si segnala il divieto di intervenire sul sistema informatico o telematico, alterandone dati, informazioni o programmi.

Inoltre i dipendenti si impegnano a rispettare le leggi relative alla tutela dei diritti d’autore che proteggono i diritti di proprietà intellettuale.

I software e le banche dati protette da copyright e utilizzate dai dipendenti per le attività della Società non possono essere riprodotte, ad eccezione delle copie effettuate ai fini della funzione di back-up, né possono essere riprodotte ad uso personale del dipendente.

E’ fatto divieto di utilizzare software o banche dati non autorizzati sui computer della Società.

C.6  Regalie e benefici
Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi di influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti se e solo se conformi alle regole aziendali.

C.7  Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo
Tutte le persone dell’AZ Picerno devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro, con particolare attenzione alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

E’ fatto espresso divieto di:

§  detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro

§  fumare nei luoghi di lavoro

D.   NORME DI COMPORTAMENTO NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
L’AZ Picerno promuove ed assume quale fondamentale criterio di svolgimento dell’attività sportiva il Fair Play, vale a dire il gioco leale.

Il rispetto per l’avversario, per le regole e per le istituzioni rappresentano elementi imprescindibili e non ovviabili. La Società rifiuta ogni comportamento che sia contrario allo spirito sportivo o rappresenti espressione di intenti truffaldini.

Tutti coloro che operano per l’AZ Picerno (calciatori, dirigenti, tesserati, dipendenti, amministratori) devono astenersi dal compiere atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.

Parimenti, l’AZ Picerno è impegnato per la lotta al doping ed alla violenza e pretende che le persone che operano nel suo nome si adoperino affinché tali fenomeni assumano dimensioni sempre più contenute.

Le persone dell’AZ Picerno devono astenersi dall’esprime pubblicamente valutazione o giudizi lesivi dell’onore e della reputazione di altri soggetti, tesserati e non, delle Autorità, della Società stessa ovvero di altri enti.

D.1   Rapporti con calciatori, tesserati, agenti dei calciatori ed operatori del settore calcistico
Tutti coloro che operano per la Società devono astenersi dal porre in essere iniziative e comportamenti con altri tesserati ed operatori del settore calcistico o sportivo in violazione delle regole vigenti ovvero in contrasto con i principi del Fair Play.

In particolare è fatto divieto sottoscrivere accordi e corrispondere compensi per la compravendita dei calciatori in contrasto con le normative in vigore.

I Destinatari debbono astenersi dallo svolgere qualsivoglia attività inerente al tesseramento ed alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori, allenatori o tecnici se non nell’esclusivo interesse dell’AZ Picerno e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, giuridiche e sportive. E’ fatto divieto di intrattenere relazioni con tesserati, mediatori o agenti di calciatori al fine di concludere accordi o contratti vietati dalle normative vigenti.

E’ fatto divieto di intrattenere rapporti con tesserati inibiti o squalificati ovvero con soggetti che siano stati radiati o squalificati a vita a fine di concludere qualsivoglia tipo di accordo o contratto. E’ altresì vietato promettere, corrispondere o ricevere compensi, premi, indennità o regalie non giustificati o in contrasto con le disposizioni normative vigenti, giuridiche o sportive.

D.2   Rapporti con le Istituzioni e le Autorità sportive
Nei rapporti con le Istituzioni e le Autorità sportive, calcistiche e non, nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Calcio, Covisoc, A.I.A., C.O.N.I., nonché con tutte le componenti e gli organi di vigilanza e giustizia sportiva) nonché con i loro rappresentanti la Società pretende che le persone che operano nel suo nome pongano in essere condotte nel rispetto dei principi di assoluta lealtà e probità.

Le relazioni con le Istituzioni e le Autorità sportive aventi funzione di gestione e governo del mondo sportivo, nonché con i loro rappresentanti devono, dunque, essere improntate al rispetto delle regole, anche formali, ed avere luogo nelle sedi e nei momenti istituzionali.

Le relazioni sono intrattenute esclusivamente da soggetti incaricati dalla Società, nel pieno rispetto delle norme di legge, di regolamenti sportivi, nonché del cosiddetto fair play.

E’ fatto obbligo per ogni destinatario, nei limiti della propria mansione e del proprio mandato, di rispondere tempestivamente, secondo verità ed in modo esaustivo e completo alle richieste poste dalle Autorità sportive.

D.3   Rapporti con la tifoseria
L’AZ Picerno si astiene dal contribuire in qualsivoglia modo alla costituzione o mantenimento di gruppi organizzati e non di tifosi.

La Società promuove l’idea di un tifo leale e responsabile e realizza le condizioni affinché anche le tifoserie delle altre compagini calcistiche possano sostenere la propria squadra in un clima di serenità di sano rispetto dei principi dello sport.

D.4   Settore Giovanile
La Società presta particolare attenzione al settore giovanile, consapevole che la crescita dei ragazzi rappresenta anche strumento di educazione e di formazione degli stessi, nonché insostituibile risorsa per la Società.

L’attività calcistica del settore giovanile è organizzata in modo tale da garantire che le strutture siano idonee alle esigenze dell’età e che gli addetti al settore abbiano idonea professionalità.

In particolare l’AZ Picerno richiede a coloro che curano il settore giovanile (dirigenti, allenatori, tecnici, educatori) di svolgere la propria attività con l’obiettivo di educare i ragazzi alla migliore cultura sportiva, caratterizzata dal rispetto delle regole e degli altri, nonché dalla consapevolezza che soltanto il risultato raggiunto nella legalità possa rappresentare il giusto scopo dello sport e della vita.

Gli addetti al settore giovanile devono altresì evitare che vi sia qualsivoglia forma di discriminazione, di abuso ovvero di sfruttamento.

Parimenti devono informare la propria attività a principi educativi, sportivi e non, in modo tale che l’ambiente nel quale operano possa promuovere la crescita individuale di ogni giovane calciatore.

D.5   Lotta al doping
Tutti coloro che operano per la Società devono rispettare scrupolosamente le norme dettate in materia di lotta al doping, di salvaguardia della salute fisica e mentale del calciatore, nonché del corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive.

E’ fatto obbligo altresì di portare a conoscenza dell’organo dirigente eventuali situazioni conosciute che possano rappresentare violazione delle regole nella lotta al doping.

D.6   Divieto di scommesse
Tutti coloro che operano per la Società devono astenersi dall’effettuare o anche soltanto agevolare, direttamente o per interposta persona, scommesse che abbiano ad oggetto i risultati relativi a competizioni ufficiali alle quali la Società prende parte e comunque organizzate dalla F.I.G.C., dalla U.E.F.A. ovvero dalla F.I.F.A.

E.  SISTEMA DISCIPLINARE
I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro interni alla società.

Eventuali violazioni daranno luogo all’applicazione di sanzioni in conformità al sistema disciplinare aziendale attualmente vigente nonché al sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice Etico potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti, i calciatori, gli allenatori, i tesserati, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori ed i fornitori.

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali di tutte le persone della Società ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

F.  OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE e MODALITA’ DI CONTROLLO
Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organo Dirigente ed all’Organismo di Vigilanza della Società ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, dalle norme di Legge e dalle procedure interne.

Coloro che effettueranno la segnalazione sono garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

E’ inoltre garantita l’assoluta riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e o in malafede.

Gli organi societari e i dirigenti hanno inoltre il dovere di fornire per primi l’esempio di coerenza tra i principi del Codice e i comportamenti quotidiani.

L’ente deputato a vigilare sull’applicazione del Codice è l’Organismo di Vigilanza, istituito in conformità al Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e norme collegate, che si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l’adeguato controllo dei Principi del Codice Etico.

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali della Società ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

1.   FUNZIONE
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è istituito uno specifico organismo societario (Organismo di Vigilanza, OdV) con il compito di vigilare continuativamente sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, proponendo all’Organo amministrativo modifiche e/o integrazioni in tutti i casi in cui – ai sensi del punto 10 (sez. B) – ciò si renda necessario.

2.   REQUISITI
I componenti dell’OdV devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza indicati nel presente Modello. L’OdV deve svolgere le funzioni ad esso attribuite garantendo la necessaria continuità di azione.

2.1.  Onorabilità
I componenti dell’OdV sono individuati tra soggetti dotati dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 4 del TUF.

Costituisce in ogni caso causa di ineleggibilità o di decadenza dall’OdV:

▪  la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

▪  l’irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF.

L’eventuale riforma della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non definitiva determina il superamento della causa di ineleggibilità ma non incide sull’intervenuta decadenza dalla carica.

2.2.  Professionalità
L’OdV deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell’analisi dei sistemi di controllo e in ambito giuridico (in particolare penalistico), affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l’OdV può avvalersi anche dell’ausilio e del supporto di competenze esterne, per l’acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche.

2.3.  Autonomia e indipendenza
L’OdV è dotato nell’esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno.

L’OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dall’Organo amministrativo, su proposta dell’Organismo stesso.

Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L’OdV deve essere composto in maggioranza da soggetti privi di qualsiasi altro rapporto con la Società ovvero con altre società controllate (ad eccezione del ruolo di componente dell’Organismo di Vigilanza o di membro del Collegio Sindacale in una o più Società controllate). Gli eventuali membri interni non devono in ogni caso svolgere alcun ruolo operativo all’interno della Società ovvero di altre società controllate.

Nell’esercizio delle loro funzioni i membri dell’OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell’Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Le funzioni dell’OdV possono essere affidate anche al Collegio Sindacale della Società.

2.4.  Continuità d’azione
L’OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell’esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell’attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

2.5.  Composizione, nomina e permanenza in carica
L’OdV della Società è composto in forma monocratica.

L’OdV è nominato dall’Organo amministrativo della Società, con provvedimento che dia atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

All’atto dell’accettazione della carica l’OdV, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegna a svolgere le funzioni a lui attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente all’Organo amministrativo qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Successivamente alla nomina dell’OdV, almeno una volta all’anno, l’Organo amministrativo della Società verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo all’OdV. Il venir meno dei requisiti soggettivi ne determina l’immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, l’Organo amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione dell’OdV.

2.6.  Revoca
L’eventuale revoca dell’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera dell’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove per “giusta causa” si intende una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali, tra l’altro:

▪  l’omessa redazione delle relazioni informative sull’attività svolta all’Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale;

▪   l’omessa redazione del Piano delle Verifiche dell’OdV;

▪  l’omessa verifica delle segnalazioni di cui è destinatario, in merito alla commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso.

3.   COMPITI E POTERI

L’OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito della Società, tali da consentire l’efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello. A tal fine, l’OdV si dota di proprie regole di funzionamento attraverso, eventualmente, l’adozione di un apposito Regolamento (Regolamento dell’OdV), che viene portato a conoscenza dell’Organo amministrativo.

All’OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

All’OdV è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento. A tal fine all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

I.   verificare l’efficienza, l’efficacia nonché l’adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione della commissione dei Reati previsti dal Decreto, proponendone tempestivamente l’eventuale aggiornamento all’Organo amministrativo;

II.   verificare, sulla base dell’analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni di cui è destinatario, il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti comportamentali;

III.    svolgere periodica attività ispettiva, secondo le modalità e le scadenze programmate e dettagliate nel Piano delle Verifiche dell’OdV, portato a conoscenza dell’Organo amministrativo;

IV.   proporre tempestivamente all’organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l’adozione delle sanzioni disciplinari;

V.   accedere liberamente presso qualsiasi unità organizzativa, senza necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;

VI.   accedere a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio di reato, come meglio elencate nelle Parti Speciali del Modello;

VII.   chiedere e ottenere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle attività a rischio di reato, laddove necessario, all’Organo amministrativo e al Collegio Sindacale;

VIII.   chiedere e ottenere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle attività  a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello, sempre che tale potere sia espressamente indicato nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;

IX.   ricevere, per l’espletamento dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e l’attuazione del Modello, le informazioni necessarie;

X.   avvalersi dell’ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, nel rispetto delle regole interne per gli acquisti di servizi.

L’OdV si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L’OdV esercita le proprie funzioni nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori.

4.   FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
4.1.  Informativa agli organi sociali

L’OdV riferisce all’Organo amministrativo salvo quanto diversamente stabilito dal presente Modello. L’OdV, ogni qual volta lo ritenga opportuno e con le modalità indicate nel proprio eventuale Regolamento dell’OdV, informa l’Organo amministrativo in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza.

L’OdV redige semestralmente una relazione scritta all’Organo amministrativo e al Collegio Sindacale che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

a)    la sintesi delle attività svolte nel semestre dall’OdV;

b)    una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;

c)     una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;

d)    il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l’esito delle conseguenti verifiche effettuate;

e)    informativa in merito all’eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;

f)      i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, delle procedure aziendali nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;

g)    una valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;

h)    la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;

j) il rendiconto delle spese sostenute.

L’Organo amministrativo e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV, affinché li informi in merito alle attività dell’ufficio.

4.2.  Informativa verso l’OdV

Tutti i destinatari del Modello comunicano all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare:

I Responsabili delle unità organizzative, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono comunicare, con la necessaria tempestività, all’OdV, ogni informazione riguardante:

–          l’emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;

–          gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio;

–          il sistema delle deleghe e procure aziendali ed ogni suo aggiornamento;

–          gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse;

–          la stipula o il rinnovo dei contratti di prestazione e di servizi con società controllate;

–          i rapporti predisposti dalle Funzioni/Organi di Controllo nell’ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;

–          i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l’applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

–          le informazioni in merito all’andamento delle attività aziendali come puntualmente definite nell’ambito delle procedure di attuazione dei protocolli previsti nelle Parti Speciali del Modello.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società sono tenuti nell’ambito dell’attività svolta per la Società a segnalare tempestivamente e direttamente all’OdV le violazioni di cui al punto precedente, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all’OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, dei protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico della Società.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle presenti previsioni l’OdV istituisce una casella di posta elettronica dedicata alla comunicazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, dei membri degli organi sociali della Società e dei collaboratori esterni.

Le segnalazioni sono conservate a cura dell’OdV.

IL SISTEMA DISCIPLINARE EX ARTT. 6 E 7 D.LGS. 231/01

1.   PRINCIPI GENERALI E FUNZIONE DEL MODELLO SANZIONATORIO
Il sistema sanzionatorio di seguito descritto è un sistema autonomo di misure, finalizzato a presidiare il rispetto e l’efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, radicando nel personale aziendale ed in chiunque collabori a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest’ultima di perseguire qualunque violazione delle regole stabilite per il corretto svolgimento dell’attività aziendale.

L’applicazione delle sanzioni stabilite dal Modello non sostituisce né presuppone l’irrogazione di ulteriori, eventuali sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto. Tuttavia, qualora la violazione commessa configuri anche un’ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell’autorità giudiziaria, e la Società non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire ad una chiara ricostruzione dei fatti, essa potrà attendere l’esito degli accertamenti giudiziali per adottare un provvedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello vale nell’ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, ecc., nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell’OdV che svolge, altresì, una funzione consultiva nel corso del suo intero svolgimento.

In particolare, l’OdV, acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Codice Etico o del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

Se viene accertata la violazione da parte di un dipendente della Società (intendendo ogni soggetto legato da un rapporto di lavoro subordinato con la Società), l’OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare e il Responsabile dell’Unità Organizzativa a cui appartiene.

Se la violazione riguarda un dirigente della Società, l’OdV deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, anche all’Organo amministrativo, mediante relazione scritta.

Se la violazione riguarda l’Organo amministrativo della Società, l’OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale e all’Assemblea dei Soci mediante relazione scritta.

In caso di violazione da parte di un membro del Collegio Sindacale, l’OdV deve darne immediata comunicazione all’Organo amministrativo.

Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano su mandato della Società, l’Organismo di Vigilanza informa con relazione scritta l’Organo amministrativo, nonché il Responsabile dell’Unità Organizzativa alla quale il contratto o rapporto si riferiscono.

Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell’eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

2.   VIOLAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO
Costituiscono infrazioni tutte le violazioni, realizzate anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle prescrizioni del presente Modello e delle relative procedure di attuazione, nonché le violazioni delle previsioni del Codice Etico.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

§  la redazione in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista dal presente Modello e dalle relative procedure di attuazione;

§  l’agevolazione della redazione, da altri effettuata in modo incompleto e non veritiero, di documentazione prevista dal presente Modello e dalle relative procedure  di attuazione;

§  l’omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello e dalle procedure di attuazione;

§  la violazione o l’elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, come, ad esempio, attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la procedura, l’ostacolo ai controlli, l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;

§  l’omessa comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte;

§  la violazione o l’elusione degli obblighi di vigilanza da parte degli apicali nei confronti dell’operato dei propri sottoposti;

§  la violazione degli obblighi in materia di partecipazione ai programmi di formazione.

3.   SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
Le trasgressioni del Modello di Organizzazione sono accertate e sanzionate, nel rispetto delle procedure previste dai C.C.N.L. in vigore per il singolo dipendente.

Per i calciatori, da ritenersi a tutti gli effetti soggetti dipendenti, dovrà essere tenuto presente l’accordo collettivo tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori n vigore al momento dell’infrazione.

La violazione del Modello di Organizzazione che abbia determinato l’iscrizione del dipendente ovvero l’iscrizione della Società nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità.

Le sanzioni nei confronti del personale dipendente inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall’art. 7 della Legge 300/1970 e sono infra riportate.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello di Organizzazione sono:

a.  conservative del rapporto di lavoro
b.  risolutive del rapporto di lavoro

Le sanzioni conservative sono:

a.1  Rimprovero inflitto verbalmente
Tale sanzione è applicabile nei casi di:

(i)  violazione delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, per inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza;

(ii)  condotta consistente in tolleranza di irregolarità di servizi ovvero in inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società.

a.2  Rimprovero inflitto per iscritto
Tale sanzione è applicabile nei casi di:

(i)  mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);

(ii)  ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti di irregolarità lievi commessi da altri dipendenti.

a.3  Multa non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione
Tale sanzione è applicabile nei casi di:

(i) inosservanza delle procedure interne e dei precetti del Modello di Organizzazione e del Codice Etico non gravi e che non abbiano influito sull’esito del processo nel suo complesso.

a.4  Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni
Tale sanzione è applicabile nei casi di:

(i)    inosservanza delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso;

(ii)   omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti che siano tali da esporre l’azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi;

(iii)   lievi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le sanzioni risolutive sono

b.1  Licenziamento per giustificato motivo
Tale sanzione è applicabile nei casi di:

(i)  violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 nei confronti della Società;

(ii)  notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti l’attività lavorativa, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa;

(iii)  gravi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

b.2  Licenziamento per giusta causa
Tale sanzione è applicabile nei casi di:

(i) condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società le misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una violazione dolosa di leggi e regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi;

(ii) condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

4.   SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o di adozione nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei soggetti responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

Rimprovero scritto
Tale sanzione è applicabile in caso di non grave violazione di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello di Organizzazione

Licenziamento con preavviso
Tale sanzione è applicabile nel caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento

Licenziamento senza preavviso
Tale sanzione è applicabile nel caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione la cui gravità sia tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

5.   SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORIO, TIROCINANTI E SOGGETTI TERZI
Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che  intrattengono rapporti con la Società in contrasto con le regole ed i principi del Modello di Organizzazione e previste per evitare il rischio di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, può determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L’AZ Picerno potrà altresì valutare l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto responsabile, qualora dalla condotta di quest’ultimo siano derivati danni concreti sia materiali che di immagine alla società stessa, con particolare riferimento all’eventuale emissione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure interdittive e sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Integra sempre i presupposti della violazione grave del Modello di Organizzazione l’infrazione delle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall’Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l’intervento del professionista e previa diffida all’interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all’Organo Amministrativo.

L’Organo Amministrativo è obbligato ad attenersi alle indicazioni proposte dall’Organismo di Vigilanza in merito ai provvedimenti da adottare, anche con riferimento alla risoluzione del rapporto contrattuale.

5. PUBBLICITA’ DEL SISTEMA DISCIPLINARE
E’ onere della Società portare a conoscenza di tutti i Destinatari il presente Sistema disciplinare.

I contratti stipulati dalla Società con chiunque operi all’interno della Società devono prevedere

che il presente Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema sanzionatorio ne costituiscano parte integrante.

I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello di Organizzazione.

Dovrà altresì essere previsto l’inserimento della necessaria conoscenza del Modello di Organizzazione e del relativo Sistema disciplinare nei rapporti contrattuali con consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi. Dovrà altresì essere prevista la clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale nel caso delle violazioni di cui innanzi.

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

PREMESSA
E’ data ampia divulgazione all’interno ed all’esterno della Società dei principi enunciati nel Modello di Organizzazione.

Il sistema di norme e di regole delineato nel presente Modello deve essere conosciuto da tutti coloro che svolgono la propria attività per l’AZ PICERNO, nonché da parte di coloro che, terzi, intrattengono rapporti con esso.

1.   COMUNICAZIONE INIZIALE
L’adozione della presente versione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda ed ai terzi esterni, al momento dell’adozione stessa, mediante inserimento sul sito internet http://www.azpicerno.it

Ai nuovi assunti ovvero a coloro che sottoscrivono un contratto di collaborazione a qualunque titolo con l’AZ Picerno viene consegnata copia del Modello di Organizzazione e Codice Etico.

2.   FORMAZIONE
L’attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello di Organizzazione ed alle disposizioni normative del D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, del livello di responsabilità e di rappresentanza.

Il piano formativo, dunque, si articola in:

§  formazione generale del personale, con attenzione ai profili della sicurezza e prevenzione sul lavoro

§  formazione specifica del personale delle aree a rischio

2.1 Formazione generale
L’attività di formazione generale del personale, oltre alla fase iniziale di neo-assunzione, ha contenuti rivolti alla comprensione:

del Codice Etico

degli elementi cardine del Modello di Organizzazione delle aspettative della società in merito ai profili etici dell’attività dei profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro

2.1 Formazione specifica del personale delle aree a rischio
Successivamente alla fase della formazione generale, dovrà essere effettuata una formazione specifica esclusivamente per il personale delle aree a rischio.

La formazione è obbligatoria e specifica ed ha la finalità di meglio comprendere i profili di rischio connessi ad ogni singola e diversa attività, nonché di illustrare le procedure adottate per prevenire la commissione di reati ed i profili di coinvolgimento e responsabilità della società.

L’Organismo di Vigilanza verifica e controlla i profili della formazione, impartendo altresì direttive su tempi e modalità della stessa.

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

1.   LA METODOLOGIA ADOTTATA
Le caratteristiche essenziali per la costruzione del Modello, in conformità alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” elaborate da Confindustria, possono sinteticamente essere individuate nelle seguenti fasi:

Ø  Identificazione dei rischi: ossia l’analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si può verificare la commissione di reati presupposto.

Ø  Progettazione del sistema di controllo (cd. protocolli o procedure): ossia la valutazione del sistema di controllo esistente nell’ambito aziendale ed il suo eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le componenti di un efficace sistema di controllo preventivo devono prevedere:

·         codice Etico;

·         sistema organizzativo;

·         procedure manuali ed informatiche;

·         poteri autorizzativi e di firma;

·         sistemi di controllo e gestione;

·         comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

·         verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

·         applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

·         documentazione dei controlli;

·         previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;

·         individuazione dell’Organismo di Vigilanza secondo i criteri di: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione;

·         obblighi di informazione da e verso l’Organismo di Vigilanza.

I principi indicati – che devono quindi intendersi parte integrante del Modello – sono:

– imprescindibile rispetto, da parte della Società, di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera;

– in particolare, rispetto delle norme del codice penale, delle disposizioni in materia di contratti pubblici e delle norme che regolano la tutela della concorrenza, la salute e sicurezza sul lavoro nonché l’ambiente;

– ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

– divieto di offrire doni o denaro a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore;

– nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale;

Ø  Previsione di un sistema disciplinare o meccanismi sanzionatori per le violazioni  del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

Il compito del Modello di Organizzazione, come già evidenziato nella Parte Generale, è quello di identificare i comportamenti che all’interno della realtà aziendale possano portare alla commissione di reati e quindi al rischio che può essere collegato al modus operandi tenuto dagli organi di Governance e dalle Unità Operative per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nella valutazione del rischio di impresa il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di un evento con l’impatto che questo evento potrebbe avere sul patrimonio aziendale e sulla prosecuzione dell’attività.

I singoli reati sono stati, dunque, catalogati anche sotto il profilo del livello di rischio di commissione nell’ambito dell’attività del AZ PICERNO.

2.   ACTION PLAN
L’art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione delle cd. “aree sensibili” o “a rischio”, cioè quei processi o aree in cui potrebbe annidarsi il rischio di commissione di uno dei reati presupposto.

L’iter metodologico seguito dalla Società si è articolato in più fasi:

1. Fase di Scoping: definizione dettagliata del perimetro oggetto di valutazione ed individuazione, attraverso questionari specifici, dei processi aziendali e dei presidi eventualmente esistenti;

2.Fase di Pre-analisi: valutazione del sistema di controllo interno in essere, raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie, anche mediante interviste, a comprendere il modello di business, le unità organizzative coinvolte ed il modello operativo seguito dalla Società;

3.Fase di Analisi: studio e valutazione delle informazioni assunte, identificazione dei key officers, ovvero dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili nonché dei meccanismi in essere;

4. Mappatura dei rischi: predisposizione di un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo. I criteri, la metodologia e la valutazione dei rischi sono individuati e rappresentanti nell’Allegato 4 “Mappatura delle attività a rischio”;

5.Disegno del Modello: sulla scorta dei risultati delle fasi precedenti predisposizione del Modello, in tutte le sue componenti essenziali come indicate in precedenza

La predisposizione ed il disegno del Modello si è, comunque, ispirata ai seguenti principi:

▪     la mappatura delle attività quale condizione essenziale per un’adeguata organizzazione preventiva;

▪     l’attribuzione ai soggetti coinvolti nella formazione e nell’attuazione della volontà sociale di poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

▪     la trasparenza e tracciabilità di ogni operazione significativa nell’ambito delle attività a rischio di commissione dei Reati e la conseguente possibilità di verifica ex post dei comportamenti aziendali;

▪     l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello;

▪     la diffusione nell’impresa di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nella loro attuazione;

▪     l’esigenza di verificare sul campo il corretto funzionamento del Modello e di procedere ad un aggiornamento periodico dello stesso sulla base delle indicazioni emergenti dall’esperienza applicativa.

3.   I PRINCIPI ISPIRATORI
Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la Società, oltre ad aver formulato principi generali di comportamento, ha definito protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate nell’ambito dei reati presupposto applicabili alla Società.

I principi seguiti nella redazione dei protocolli e delle procedure a cui i Destinatari del Modello si dovranno attenere nello svolgimento delle attività sensibili sono i seguenti:

Ø  tracciabilità: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell’attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l’attività di verifica e controllo. L’attività di verifica e controllo deve a sua volta essere documentata attraverso la redazione di verbali;

Ø  separazione di compiti e funzioni: non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l’operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;

Ø  attribuzione delle responsabilità: sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica; inoltre, sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società;

Ø  poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa; le procure devono prevedere obblighi di rendiconto al superiore gerarchico;

Ø  archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti l’attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l’accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell’avvenuta modifica;

Ø  riservatezza: l’accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al Responsabile della funzione e al soggetto da questi delegato. E’ altresì consentito ai componenti del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, dell’Organo Amministrativo.

Per ciascuna procedura aziendale e/o protocollo di prevenzione deve essere individuato un responsabile (Key Officer) che garantisca il rispetto e l’applicazione delle regole di condotta e dei controlli definiti nel documento, ne curi l’aggiornamento e informi l’Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell’esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza, in conformità con quanto previsto nella Parte Generale-

Tale soggetto, generalmente, coincide con il responsabile della funzione all’interno della quale si svolgono le attività sensibili o, comunque, una parte significativa di queste.

Tutti i destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni presenti nel presente Modello, ai principi contenuti nel Codice Etico predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

I principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo riportati in questa Parte Speciale.

4.   PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE
Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate, valgono i seguenti protocolli generali di controllo:

– la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel Codice Etico;

– sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società;

– sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica;

– sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;

– le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;

–  il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno è coerente con le responsabilità assegnate e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

–  l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

–  non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

–  per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili è individuato un responsabile interno per l’attuazione dell’operazione (Key Officer), che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell’operazione a rischio considerata.

–  i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché al collegio sindacale o sindaco unico e all’Organismo di Vigilanza;

– la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata ed avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

–  i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;

–  i flussi finanziari della Società, sia in entrata che in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;

–  tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l’immagine della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;

–  l’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del presente Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

SEZIONE A 

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente sezione si riferisce ai delitti potenzialmente realizzabili nell’ambito dei rapporti tra l’AZ Picerno e la Pubblica Amministrazione.

E’ senza dubbio un’area di rischio molto significativa, che comprende una pluralità di processi sensibili. Il Legislatore ha individuato da subito i delitti contro la Pubblica Amministrazione come reati presupposto della responsabilità della persona giuridica, individuando negli originari artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 i profili sanzionatori a carico dell’ente.

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi peculiari.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività dell’AZ Picerno deve ritenersi alto.

Agli effetti della legge penale si considera “ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Per quel che concerne l’attività sportiva della Società possono essere indicate, a titolo esemplificativo, quali soggetti della P.A. ovvero qualificabili come incaricati di un pubblico servizio i seguenti soggetti: L.N.P.; F.I.G.C.; CO.VI.SO.C; C.O.N.I.; F.I.F.A.; U.E.F.A.; A.I.A.

1.   LE FATTISPECIE DI REATO
Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente l’artt. 24 e 25 del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Presupposto del reato in esame è l’ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito o in una distrazione dell’erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell’ipotesi di impiego della somma per un’opera o un’attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La fattispecie si consuma con l’avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l’evento tipico del reato).

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri  ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l’artificio consiste in un’alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell’esistenza o simulatrice dell’inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell’altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, è l’ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell’oggetto materiale sul quale deve cadere l’attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La pena della reclusione e la multa previste nel primo comma sono aumentate se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il terzo comma punisce, con le modalità indicate nel quarto comma, chi commette il reato con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Le fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-bis e 321 c.p.)
Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l’attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E’ sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio distintivo è dato dalla contrarietà ai doveri d’ufficio: la corruzione è propria se l’accordo criminoso ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p); la corruzione è impropria se l’accordo ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio (art. 318 c.p.).

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l’art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., pocanzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all’art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l’offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; qualora invece l’offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all’art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

Concussione (art. 317 c.p.)
Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, indice taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è la reclusione da tre a otto anni; la pena per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio è la reclusione sino a tre anni.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell’intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l’art. 322-bis c.p. incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l’art. 322-bis c.p. incrimina anche l’offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell’Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis.2.2).

Nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)
Ai fini dell’applicazione dei sopra citati delitti, sono:

– pubblici ufficiali – coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. A tal proposito è importante sottolineare che è pubblica la funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi;

–  incaricati di pubblico servizio – coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (quali quelli autorizzativi e certificativi).

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
La fattispecie in esame è stata recentemente modificata con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2017.

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica inoltre la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica, invece, la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Il decreto n. 38/2017 altresì introduce il nuovo art. 2635-ter con il quale viene prevista, in caso di condanna, oltre alle sanzioni penali anche la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all’ articolo 32-bis del codice penale.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall’art. 25ter del D. Lgs. 231/01

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art.116 del TUF.

A seguito del recente intervento legislativo, dunque, gli autori del reato, oltre i soggetti in posizione apicale finora già previsti, possono essere anche coloro che nella società o nell’ente esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo formalmente conferite, dando così rilievo all’amministratore di fatto o a chi svolge funzioni comunque manageriali. Viene inoltre specificato che il vantaggio (denaro o altra utilità), da conseguire in cambio della violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà, deve essere «non dovuto».

Viene anche soppresso il riferimento al «nocumento alla società». Il reato è quindi punibile a prescindere dalla prova che si sia verificato un evento dannoso per la società a seguito del comportamento illecito. La fattispecie si perfeziona con la mera sollecitazione, ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità; quindi anche prima di quando si verifica l’atto o l’omissione che viola gli obblighi.

In parallelo, diventa più ampio l’ambito di applicazione della corruzione passiva. Il soggetto estraneo alla società o all’ente è punito anche se si limita a fare un’offerta di denaro o altra utilità. Anche per questa condotta si specifica che il vantaggio da offrire, dare o promettere deve essere indebito.

Infine viene prevista la figura dell’intermediario. Il soggetto estraneo alla società o all’ente può essere punito anche quando per offrire, promettere o dare denaro o altra utilità all’interno alla società si avvale di una persona interposta. Quest’ultima sarà a sua volta punibile per lo stesso reato.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 38/2017 è stata introdotto anche l’art. 2635-bis c.c. che sanziona per la prima volta l’istigazione alla corruzione tra privati.

Tale fattispecie si concretizza allorquando vi sia l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l’offerta o la promessa non sia accettata. Allo stesso tempo viene punito anche colui il quale sollecita, per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

In entrambi i casi si applicano le pene previste dall’art. 2635 c.c. per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. Il decreto n. 38/2017 altresì introduce il nuovo art. 2635-ter con il quale viene prevista, in caso di condanna, oltre alle sanzioni penali anche la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all’ articolo 32-bis del codice penale.

2.   IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI
Molteplici sono i rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche nell’ambito più strettamente sportivo.

Sono stati analizzati e vengono di seguito indicati e descritti i processi sensibili ritenuti più a rischio nell’ambito delle diverse aree operative dell’attività della Società.

In particolare:

a.  Rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione
Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per la Società ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

§   gestione adempimenti in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali

§   gestione adempimenti in materia fiscale/tributaria

§   gestione dei controlli, sopralluoghi, ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica, da parte di organi inquirenti o da questi delegati, nonché dalle Forze dell’Ordine

§   gestione del contenzioso giudiziale (civile, penale, amministrativo, tributario) e amministrativo

§   gestione degli adempimenti in materia antinfortunistica, salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla gestione degli impianti sportivi

§   gestione dei rapporti per la richiesta e l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze rilasciate dalla Pubblica Amministrazione ovvero da incaricati di pubblico servizio per l’esercizio delle attività aziendali

§   gestione del sistema informatico ex GDRP UE 2016/679

b.  Richiesta di contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici
Il profilo di rischio deve individuarsi nei rapporti di natura patrimoniale che intercorrono tra l’ente pubblico finanziatore ed la Società. Tutta l’area relativa ai finanziamenti di carattere pubblico è connotata dal potenziale rischio del ricorso a comportamenti illeciti finalizzati ad orientare assegnazioni di erogazioni pubbliche ovvero possibili distrazioni delle somme dalla finalità per la quale vengono assegnate.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

§   gestione dei rapporti con l’ente finanziatore ed i suoi operatori, con riferimento alle fasi della richiesta del finanziamento, istruzione ed erogazione

§   gestione dei rapporti con l’ente finanziatore ed i suoi operatori nella fase di rendicontazione del finanziamento ricevuto

c.  Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne
Il profilo di rischio deve individuarsi nella potenziale utilizzazione di uno strumento corretto a fini distorti, con potenziali situazioni nelle quali si manifestino comportamenti finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici con il fine prevalente di condizionarne l’attività imparziale.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

§   gestione dei profili di individuazione dell’oggetto dell’incarico o della consulenza

§   gestione dei profili di scelta del professionista o, comunque, del soggetto incaricato allo svolgimento dell’incarico o della consulenza

§   gestione dei profili di remunerazione del soggetto affidatario dell’incarico o della consulenza

§   gestione della fase di rendicontazione e di valutazione dell’operato del soggetto affidatario dell’incarico o della consulenza

d. Approvvigionamento di beni e servizi, assunzione di personale dipendente e parasubordinato, emolumenti, fringe benefit, avanzamenti di carriera
Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per la Società ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

§   gestione dell’individuazione e dei rapporti con fornitori

§   gestione della fase di scelta del personale dipendente o parasubordinato, del mantenimento e della conclusione del rapporto

§   gestione della fase della valutazione degli emolumenti, delle modalità di pagamento, della concessione di fringe benefit e delle regole per l’avanzamento di carriera

e.  Omaggi, liberalità e beneficenza
Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per la Società ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi anche attraverso la concessione di liberalità ed omaggi.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

§   gestione dei rapporti e delle procedure inerenti liberalità ed omaggi (biglietti o abbonamenti per la visione degli incontri dell’AZ Picerno, abbigliamento della società, autografi, regali di modico valore)

§   gestione dell’individuazione dei soggetti giuridici ovvero delle persone a favore delle quali erogare forme di beneficenza

f.   Rapporti con la Pubblica Amministrazione competente in ambito sportivo
Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per il la Società e gli organismi sportivi che possono rivestire la qualifica di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti incaricati di pubblico servizio, nazionali o internazionali, con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo tale da renderla difforme rispetto ai dettami normativi.

A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili:

§   gestione degli adempimenti in materia sportiva quali ad esempio l’iscrizione ai campionati di competenza ovvero alle competizioni internazionali

§   gestione degli adempimenti per l’ottenimento di licenze in ambito sportivo, relative all’utilizzo degli impianti, nonché delle licenze F.I.G.C. e U.E.F.A.

§   gestione degli adempimenti per il deposito dei contratti di prestazione sportiva dei giocatori, degli allenatori e di tutti i collaboratori dell’area tecnica, con riferimento altresì alla gestione dei flussi di denaro

§   gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni, le verifiche infrannuali (CO.VI.SO.C., società di revisione incaricata dalla LNP per verificare il pagamento degli emolumenti ai tesserati)

§   gestione dei rapporti con agenti ed intermediari

§   partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali

§   ripetizione dei proventi dei diritti radiotelevisivi

§   pagamento della tassa di affiliazione F.I.G.C.

§   gestione del budget aziendale, strumento fondamentale per la pianificazione e la conduzione della società

§   gestione delle pratiche assicurative relative ai dipendenti, ai tesserati, alle strutture utilizzate, agli impianti sportivi

§   gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie sportive, con riferimento ad ogni tipologia di contenzioso, ivi compreso anche il ricorso al sistema arbitrale

§   gestione dei rapporti con le autorità sanitarie deputate ad effettuare controlli sugli atleti professionisti sia in merito all’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività sportiva sia in merito al rispetto della normativa antidoping.

3.   PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A.
Si ritiene opportuno enunciare alcuni fondamentali principi di ordine generale che sempre e comunque debbono informare le condotte di coloro che operano per la società allorquando debbano intrattenere relazioni con la Pubblica Amministrazione.

Si tratta di obblighi e di divieti che debbono trovare applicazione in via diretta da parte degli organi sociali, dei soggetti apicali, dei dirigenti e dei dipendenti della Società ed in forza di clausole contrattuali da parte dei consulenti, dei fornitori e dei partner commerciali più genericamente intesi.

Il sistema organizzativo dell’AZ Picerno deve caratterizzarsi per la formale distinzione dei ruoli, dei compiti di ogni funzione e risorsa aziendale, dei relativi poteri e responsabilità.

I terzi che intrattengono relazioni con la Società debbono essere posti nelle condizioni di conoscere con facilità i poteri, le responsabilità ed i limiti attribuiti ad ogni funzione aziendale.

In ogni singolo processo deve essere assicurata la distinzione tra il soggetto che assume la decisione, colui che ne cura l’esecuzione e colui che ne effettua il controllo.

La distinzione di ruoli non deve, però, mai essere motivo di deresponsabilizzazione.

Per ogni singolo processo deve essere garantita la tracciabilità, con particolare riferimento al soggetto operante ed al contenuto dell’attività svolta.

E’ fatto divieto per chiunque operi all’interno o per la Società porre in essere, collaborare o dare in ogni caso causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, anche indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001.

E’ fatto divieto altresì per chiunque operi all’interno o per la Società porre in essere comportamenti in violazione dei principi e dei precetti contenuti nelle singole procedure aziendali richiamate nel presente Modello di Organizzazione.

Nell’ambito di ogni operazione e, dunque, di ogni processo attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere seguite le seguenti disposizioni regolamentari:

3.1    ogni documento relativo alla gestione amministrativa, sia nell’area sportiva sia nell’area dell’ordinaria e straordinaria conduzione societaria, deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;

3.2  ogni documento, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;

3.3  è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a soggetti pubblici o privati a fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati ovvero in assenza delle condizioni prefissate per il loro ottenimento;

3.4  è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli per i quali erano stati richiesti ed ottenuti

3.5  per nessuna ragione è consentito o può essere autorizzato che i fondi della società e le relative movimentazioni possano non essere registrati con idonea documentazione.

3.6  il sistema di ripartizione dei poteri, con particolare riferimento al sistema di deleghe e procure, deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato. Anche per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente propria del mandato o dell’incarico;

3.7   è vietato promettere ovvero erogare incentivi commisurati ad obiettivi non parametrati alla reale attività del singolo destinatario;

3.8    è vietato effettuare selezione del personale ovvero determinare avanzamenti di carriera ovvero riconoscere premi di qualsivoglia natura eludendo il criterio meritocratico o in base a criteri di valutazione non oggettivi;

3.9     è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzioni, di avanzamenti di carriera, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, anche per indiretta persona, finalizzati a conseguire trattamenti di favore nello svolgimento dell’attività aziendale o che possano in qualche modo condizionarne l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la società;

3.10   è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso soggetti che a qualunque titolo rappresentino la Pubblica Amministrazione se non nei limiti di un modico valore e comunque deve trattarsi di condotte tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate ad acquisire vantaggi in modo non consentito. In ogni caso tale tipo di spesa deve essere autorizzato secondo le apposite istruzioni di lavoro e procedure adottate dalla società;

3.11  è vietato ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, anche nascosti sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità, abbiano in realtà la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;

3.12     è vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con l’AZ Picerno se non nei limiti di un modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e comunque deve trattarsi di condotte tali da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate a conseguire un indebito trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

3.13   è vietato accordare o promettere vantaggi di qualsivoglia natura in favore di rappresentanti

3.14   qualsiasi incentivo di carattere commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e comunque registrato in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari interne;

3.15    i rapporti con la committenza, sia essa pubblica o privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

3.16     il riconoscimento di commissioni, sconti, crediti e abbuoni deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente soltanto a seguito della presentazione della documentazione di supporto;

3.17  è vietato effettuare prestazioni in favore di collaboratori, fornitori, consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al

tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

3.18   è vietato stipulare contratti di fornitura con persone o enti vicini o graditi a soggetti pubblici, al solo fine di soddisfare pretese di questi ultimi ovvero per raggiungere un vantaggio non lecito e disattendendo i criteri di valutazione fondati sulla verifica dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza;

3.19  nessun pagamento superiore a euro 1.000 (mille) può essere effettuato in contanti ed in ogni caso per ogni pagamento effettuato a mezzo contante deve essere in ogni caso effettuato nel rispetto delle procedure operative ed istruzioni di lavoro adottate dalla società.

3.20   è vietato creare fondi a fronte di beni o servizi acquisiti a prezzi superiori rispetto a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte

3.21   è vietato riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in idoneo rapporto contrattuale ed in relazione al tipo di incarico da svolgere.

4.   DELEGHE E PROCURE
Il sistema delle deleghe e delle procure, oggi divenuto fondamentale nell’ambito della gestione organizzativa di una compagine societaria importante e complessa, si caratterizza per elementi di certezza ed univocità al fine di rappresentare anche un valido strumento di tutela per scongiurare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Il sistema si fonda sui presupposti di seguito indicati:

§   il soggetto che può impegnare la società all’esterno deve essere munito di idonea procura;

§   ogni delega deve contenere il potere ed i limiti del soggetto delegato;

§   sia per il procuratore che per il delegato devono essere indicati i soggetti ai quali debbono riportare in via gerarchica;

§   il procuratore deve avere poteri di spesa congrui in merito alle funzioni conferite;

§   la procura deve esplicitare altresì i casi di decadenza dai poteri conferiti;

§   le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

5.   PROCEDURE DA APPLICARE IN TUTTI I RAPPORTI CON LA P.A.
Al fine di dare concreta attuazione ai principi ed alle regole generali che debbono informare i comportamenti ed i rapporti con la Pubblica Amministrazione, caratterizzati dagli obblighi e dai divieti di cui al paragrafo 3), vengono di seguito enunciate specifiche procedure ed indicazioni di condotta che debbono trovare compiuta applicazione nell’ambito dei singoli processi sensibili.

Il presente paragrafo si compone di due diverse tipologie di procedure: le prime (5.1) sono comuni alle diverse attività che contemplano rapporti con la Pubblica Amministrazione, le seconde (5.2) concernono le procedure operative e le istruzioni di lavoro adottate dalla società.

5.1  Le procedure comuni
Le procedure comuni disciplinano le regole a presidio delle diverse attività che contemplano rapporti con la Pubblica Amministrazione:

§   ai dipendenti, collaboratori, soggetti apicali e fornitori che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, in ambito comune e sportivo, per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società, con delega apposita

§   deve essere informato tempestivamente l’Organismo di Vigilanza con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nel rapporto con la  Pubblica Amministrazione

§   tutti coloro che partecipano a fasi diverse di un medesimo processo sono tenuti alla reciproca informazione

§   l’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a o da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l’utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (c.d. user ID) e da una parte privata (c.d. password), che consenta all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase di sua competenza della procedura

§   ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal Responsabile dei Sistemi Informatici, presso il quale le stesse sono depositate

§   è vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore

§   i contratti tra la Società ed i collaboratori e fornitori devono essere definiti per iscritto in

§   tutte le loro condizioni e termini e devono prevedere il pieno rispetto del presente Modello

§   i collaboratori, i fornitori ed i consulenti devono essere scelti secondo metodi trasparenti e secondo specifica procedura e l’individuazione deve avvenire in relazione ad elementi di competenza ed esperienza professionale;

§   nei contratti con i collaboratori, i consulenti ed i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che determini le conseguenze sotto il profilo contrattuale nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, nel Codice Etico e, a maggior ragione, nel caso di effettiva commissione di un fatto di reato. Tali conseguenze debbono preferibilmente tradursi in una clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale

§   nei contratti di service o di appalti di servizi devono essere definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione tra i contraenti. Devono essere altresì definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio. Devono altresì essere inserite clausole che garantiscano il rispetto del D.Lgs. 231/2001

§   alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative ovvero in ambito salute e sicurezza sul lavoro devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Del procedimento relativo all’ispezione devono essere conservati i relativi verbali. I predetti verbali, con allegata una relazione del soggetto responsabile della funzione aziendale interessata dall’accertamento, devono essere trasmessi all’Organismo di Vigilanza allorquando si siano evidenziate criticità rilevanti ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione

§   le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere elementi veritieri e non essere fondate, anche solo in parte, su omissioni rilevanti. In caso di ottenimento delle prestazioni economiche deve essere predisposto idoneo rendiconto in ordine all’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti

§   coloro che svolgono funzioni di controllo, con particolare riguardo agli adempimenti relativi a questioni di carattere patrimoniale, devono riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali situazioni di irregolarità ovvero ad anomalie

§   ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata

§   per procedimenti concernenti operazioni ritenute per qualsivoglia ragione a rischio, la società può prevedere misure particolari, che contemplino anche la designazione di un

Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del processo ritenuto sensibile

5.2  Le procedure operative
Le procedure operative concernono le istruzioni di lavoro specifiche adottate dalla Società che debbono essere rispettate e di seguito elencate:

§   Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo

§   Procedura operativa Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

§   Procedura operativa Flussi Finanziari

§   Procedura operativa Rimborsi spese e trasferte

§   Procedura operativa Approvvigionamento e valutazione fornitori

§   Procedura operativa Gestione Magazzino Farmaci e Presidi

§   Procedura operativa Risorse Umane

§   Procedura operativa Biglietteria e Management Stadio

§   Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni

§   Procedura operativa Direzione Sportiva

§   Procedura operativa Rapporti con gli Arbitri

§   Procedura operativa Autorizzazioni, licenze, concessioni, certificazioni

§   Procedura operativa Verifiche, ispezioni, controlli

§   Procedura operativa Gestione contenzioso e consulenze

6.   SOGGETTI APICALI
Il soggetto apicale è tenuto a riferire, per iscritto, all’Amministratore l’andamento e l’esito di ogni pratica in essere con le pubbliche amministrazioni.

In ogni caso non può assumere iniziative che esulino dalle proprie competenze senza autorizzazione scritta dell’Amministratore. E’ tenuto ad informare, per iscritto, l’Organismo di Vigilanza di qualunque irregolarità o fatto in violazione delle norme del Codice Etico e dei protocolli di comportamento.

In caso di ispezione o controllo da parte della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali è  tenuto ad intrattenere i rapporti informando l’Amministratore per le incombenze di sua competenza.

In ogni caso il soggetto apicale e chiunque intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità sportive e di vigilanza deve essere munito di delega scritta da parte dell’Amministratore che contenga i limiti del suo mandato.

Il soggetto apicale e chiunque intrattenga i rapporti sopra indicati è obbligato a riferire per iscritto all’Amministratore l’esito ed il contenuto dei colloqui avuti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alle Autorità sportive e di vigilanza.

In caso di assenza il soggetto apicale provvederà ad informare l’Amministratore, il quale delegherà per iscritto altro soggetto.

In linea di principio generale a nessuno è consentito intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione senza idonea delega.

7.   AMMINISTRATORI E PROCURATORI
Gli Amministratori ed i Procuratori che per fatto del loro ufficio entrino in comunicazione con le pubbliche amministrazioni per la trattazione di problematiche inerenti l’attività del AZ PICERNO, debbono sempre riferire per iscritto all’Organo Amministrativo.

Gli Amministratori hanno l’obbligo di riferire all’Organo Amministrativo l’esito dei rapporti che i soggetti apicali intrattengono con le pubbliche amministrazioni e di cui siano venuti a conoscenza. Non è consentito agli Amministratori e Procuratori, nei rapporti con la pubblica amministrazione, assumere iniziative personali che, a qualsiasi titolo, impegnino la Società ovvero abbiano ripercussioni sulla Società stessa.

Ogni decisione di rilevante importanza per la Società deve essere assunta dall’Organo Amministrativo. Gli Amministratori ed i Procuratori si impegnano ed obbligano a rispettare le norme contenute nel Codice Etico e nei presenti protocolli.

SEZIONE B – I REATI SOCIETARI

I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi comuni. Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività dell’AZ Picerno deve ritenersi medio.

1.   LE FATTISPECIE DI REATO
False comunicazioni sociali (articolo 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

§  soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti  alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;

§  la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

§  la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;

§  la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

§  la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo rilevante la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

§  in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 2622 del codice civile:

– consta dell’ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;

– è punibile con querela della parte lesa e procedibile d’ufficio.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 c.c.)
Il reato consiste nell’effettuare false attestazioni od occultare informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

§  soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;

§  deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;

§  la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;

§  la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

§  la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (articolo 2625 c.c.)
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

§  soggetti attivi sono gli amministratori;

§  si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.)
La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un’altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l’autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell’ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.)
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

§  soggetti attivi sono gli amministratori;

§  configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

§  soggetti attivi sono gli amministratori;

§  configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.)
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

§  soggetti attivi sono gli amministratori;

§  configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un’altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall’art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo – indirizzato in particolare agli amministratori – al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis c.c.)
La fattispecie consiste nell’omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell’origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

§  soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea, o  comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, della CONSOB o dell’ISVAP.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.)
Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.).
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

§  soggetti attivi sono i liquidatori;

§  costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull’assemblea (articolo 2636 c.c.)
La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.)
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.)
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al

vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

§  soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;

§  la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
La fattispecie è stata esaminata nella Sezione A.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
La fattispecie è stata esaminata nella Sezione A.

2.   IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI
L’area di rischio individuata come rilevante concerne la formazione delle comunicazioni sociali

nel loro complesso. Assume particolare rilievo quale processo sensibile la predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria del AZ PICERNO (bilancio di esercizio).

Il rischio che si individua è insito nella possibilità che siano alterati o falsificati dati o elementi da registrare al fine di fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale.

I processi sensibili considerabili a rischio possono, dunque, individuarsi in:

§   attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle operazioni di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti di impresa

§   valutazione poste di bilancio

§   acquisto di beni e servizi

§   rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza, con particolare riferimento alla predisposizione delle comunicazioni

§   gestione delle risorse finanziarie

§   predisposizione delle comunicazioni ai soci ed ai terzi inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

§   deliberazioni assembleari

§   gestione dei rapporti e degli adempimenti verso i soci, i sindaci, i soggetti responsabili del controllo contabile e gli organismi di controllo

§   gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni con parti correlate

§   principi e le procedure di seguito elencate debbono essere rispettate anche nelle aree, non espressamente previste, che risultino in concreto interessate.

3.   PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell’ambito di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi sociali e parimenti i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti, per quanto di competenza di ognuno, devono conoscere e rispettare le disposizioni normative concernenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società, con particolare riferimento alle disposizioni di legge a tutela dell’informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

E’ vietato pertanto per tutti coloro che operano per l’AZ Picerno, con particolare riferimento

agli organi sociali, porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di condotte tali che, valutate singolarmente ovvero collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, i reati previsti quali presupposto della responsabilità della società secondo il disposto dell’art. 25 ter D.Lgs. 231/2001.

Tutti coloro che, operando per la Società, gestiscono ovvero collaborano ad un’operazione che ha quale esito necessario anche la registrazione contabile e più in generale i Destinatari devono:

§   mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, avendo quale obiettivo quello di fornire ai terzi ed ai soci un’informazione fedele, veritiera e corretta in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

§   fornire informazioni complete, trasparenti e comprensibili

§   dare corso senza ritardo, con correttezza e secondo buona fede a tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, evitando di porre qualsivoglia ostacolo all’esercizio delle funzioni  di vigilanza esercitate da soggetti terzi

§   operare affinché i fatti di gestione della Società siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità della società

§   mantenere rapporti improntati ai principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito e con enti erogatori di finanziamenti

E’ fatto espresso divieto di:

§   rappresentare, trasmettere o comunicare dati o elementi falsi, lacunosi e non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nell’ambito delle operazioni finalizzate all’elaborazione ed alla rappresentazione

§   dei bilanci, ovvero di ogni altra relazione o comunicazione

§   omettere dati ed informazioni previsti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

§   adottare condotte che siano d’ostacolo, per esempio attraverso l’occultamento di documenti o mediante l’uso di altri strumenti fraudolenti, allo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei Revisori o porre in essere qualsivoglia comportamento che possa essere d’ostacolo in qualche modo all’obiettivo accertamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria

§   omettere di effettuare ovvero effettuare senza la prescritta completezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste secondo le comuni norme di legge, nonché la trasmissione di dati e dei documenti prevista dall’ordinamento ovvero richiesti da un’autorità di vigilanza.

§   esporre nelle comunicazioni fatti non corrispondenti al vero ovvero occultare elementi o fatti rilevanti per la verifica delle effettive condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società

§   adottare condotte che siano di ostacolo, anche indirettamente, all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, che a mero titolo esemplificativo si individuano in opposizioni, rifiuti pretestuosi ed ingiustificati, comportamenti ostruzionistici, comunicazioni ritardate, consegna di documentazione incompleta

§   divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di pubblico dominio, inerenti la Società, fatte salve le comunicazioni previste ex lege ovvero richieste dalle pubbliche autorità

§   in caso di disponibilità di informazioni privilegiate derivanti dal rapporto di lavoro e professionale intrattenuto con la Società, nessuno può acquistare, vendere o compiere operazioni di altra natura su strumenti finanziari di qualunque società che intrattenga relazioni con la Società.

3.1  Tracciabilità e trasparenza contabile
L’organizzazione della funzione contabile deve assumere come primario obiettivo la generazione di dati ed informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata i fatti gestionali della società.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, al fine di consentire:

–          l’agevole ricostruzione contabile

–          l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità

–          l’individuazione dei soggetti intervenuti

–          gli obiettivi prefissati

3.2  Regolare funzionamento della Società e le deliberazioni assembleari
I Destinatari devono assicurare, ognuno per quanto di propria competenza, il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali.

Deve essere garantita e permessa ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale secondo le previsioni di legge.

L’Organo Amministrativo deve garantire, nei rapporti con l’Assemblea dei soci, il corretto svolgimento dell’attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo disponibili i documenti necessari all’esercizio del controllo.

All’Organo Amministrativo, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi all’Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti

fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l’esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare o la maggioranza richiesta per l’approvazione delle delibere.

Nessuno può porre in essere atti finalizzati a pregiudicare la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

3.3  Le disposizioni del patrimonio sociale
Ogni operazione idonea ad incidere sull’integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell’acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Le operazioni che possono incidere in modo significativo sul patrimonio della società devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza.

I Destinatari devono osservare le norme di legge poste a tutelare l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie di creditori e dei terzi.

4.   PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

I documenti del bilancio devono essere redatti in base alle procedure aziendali che a loro volta devono:

§   l determinare in modo esaustivo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione di dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili

§   prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile mediante un sistema che consenta di conservare la tracciabilità di ogni singolo passaggio e parimenti l’identificazione dei soggetti responsabili dell’inserimento dei dati nel sistema stesso

Il procedimento da seguire per la formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre situazioni contabili infrannuali della società deve contenere i passaggi descritti:

§   il Direttore Amministrativo o equivalente funzionale è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, da presentare all’Organo Amministrativo in occasione della delibera di approvazione del bilancio, attestante:

§   la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti ad essi connessi, nonché negli eleenti di informazione posti a disposizione della società

§   l’insussistenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni ed i dati raccolti siano incompleti ovvero inesatti

§   l la predisposizione di un adeguato sistema di controllo finalizzato a fornire la massima attendibilità sui dati di bilancio

La predetta dichiarazione deve essere trasmessa altresì all’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità dell’Assemblea dei soci per l’esame e l’approvazione del bilancio stesso e chiedere chiarimenti ai soggetti che hanno predisposti i predetti documenti ed al soggetto deputato al controllo.

5.   PROCEDURE OPERATIVE
Le procedure operative concernono le istruzioni di lavoro specifiche adottate dalla Società che debbono essere rispettate e di seguito elencate:

§   Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo

§   Procedura operativa Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

§   Procedura operativa Flussi Finanziari

§   Procedura operativa Rimborsi spese e trasferte

§   Procedura operativa Approvvigionamento e valutazione fornitori

§   Procedura operativa Gestione Magazzino Farmaci e Presidi

§   Procedura operativa Biglietteria e Management Stadio

§   Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni

§   Procedura operativa Direzione Sportiva

§   Procedura operativa Settore Giovanile

6.   ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro relativo all’Ufficio Contabilità idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione dei fatti aziendali, devono essere conservati in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente al solo personale incaricato, per almeno dieci anni.

7.   RAPPORTI CON REVISORI
Al fine di non compromettere la regolarità delle attività previste dal D. Lgs. nr. 39/2010 la società non può affidare al soggetto incaricato del controllo legale dei conti della Società le seguenti attività:

§   tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci

§   servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura

§   servizi attuariali

§   outsourcing delle funzioni di internal audit

§   funzioni manageriali e gestione delle risorse umane

§   consulenza in materia di investimenti o altri servizi di investment banking

§   servizi legali

§   ogni altro servizio da ritenersi secondo la normativa incompatibile con il controllo legale dei conti

SEZIONE C
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.  LE FATTISPECIE DI REATO Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)
La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d’ufficio.

Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è:

§  grave:

–       se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo  superiore ai quaranta giorni;

–       se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

§  gravissima se dal fatto deriva:

–       una malattia certamente o probabilmente insanabile;

–       la perdita di un senso;

–       la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

–       la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

–       rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

–       attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

–       attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

–       attività di sorveglianza sanitaria;

–       attività di informazione e formazione dei lavoratori;

–       attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

–       acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

–       verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

–       idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle suddette attività;

–       un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;

–       un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Il Modello di Organizzazione deve, quindi, essere integrato dalla disciplina dettata dal T.U. 81/2008, provvedendo al coordinamento ed all’assemblamento di due sistemi normativi distinti. L’art. 2 dd) D.Lgs. 81/2008 precisa come il Modello di Organizzazione debba essere diretto alla definizione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro che possa rappresentare idoneostrumento per prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p..

Il Modello di Organizzazione deve, dunque, essere integrato con la normativa dettata dal T.U. 81/2008, divenendo un sistema organizzativo diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica.

In particolare il Modello di Organizzazione, differenziandosi in questo da un mero documento di valutazione dei rischi, deve prevedere:

§   la necessaria vigilanza sull’adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza

§   le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

§   la necessità di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate

§   l’individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

§   protocolli del Modello integrato devono, pertanto, riguardare l’attuazione da parte della società degli obblighi giuridici imposti dal T.U. 81/2008, il cui adempimento dovrebbe essere garantito dai protocolli del Modello stesso.

2.   IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI
Con riferimento all’individuazione delle aree a rischio e delle attività ad esse connesse occorre sottolineare che per l’integrazione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., così come richiamati dall’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, rileva l’inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dalla quale dipende l’evento dannoso (morte o lesioni).

E’ pertanto di immediata evidenza come tutte le aree di svolgimento dell’attività Società contemplino potenziali situazioni di rischio, non potendosene escludere aprioristicamente nessuna.

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi medio. Tuttavia, allo stato attuale, l’assenza di ogni adeguamento al T.U. 81/08 e la mancata individuazione delle figure e dei presidi ivi previsti, è suscettibile di rafforzare il rischio e farlo ascendere al grado di rischio alto.

In un’ottica di compliance integrata l’AZ Picerno ha, comunque, avviato un processo di rafforzamento delle proprie politiche aziendali a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro. La redazione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina del RSPP e del Medico competente costituiranno elemento che contribuirà a contenere i rischi nel limite dell’accettabilità.

Le procedure devono prevedere un Servizio Sicurezza, il cui responsabile è deve essere il soggetto delegato dal datore di lavoro alla gestione complessiva di ogni aspetto concernente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Devono essere ritualmente designati i soggetti della sicurezza così come previsti dal T.U. 81/2008. Si deve, altresì, verificare la sussistenza di idonei documenti di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28 T.U. 81/2008 e, laddove necessario, dei DUVRI ex art. 26 T.U. 81/2008.

I processi sensibili ritenuti a rischio per il verificarsi delle suindicate ipotesi di reato si possono individuare nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.

3.   PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
3.1  Organizzazione aziendale

Nello svolgimento della propria attività la Società deve rispettare tutti gli obblighi giuridici e le misure di prevenzione, sia collettive che individuali, stabilite dalla normativa vigente per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con la finalità precipua di impedire che si verifichino fatti di omicidio colposo ovvero lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono trovare adeguato recepimento da parte della Società su proposta del Responsabile del servizio sicurezza.

Il Datore di Lavoro deve prevedere, per quanto richiesto dall’organizzazione aziendale, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le adeguate competenze tecniche ed i poteri indispensabili per un’efficace verifica, gestione e contenimento del rischio.

La Società deve assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e sicurezza del lavoro siano tempestivamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi ed al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

La Società deve destinare adeguate risorse per la gestione di tutti i profili attinenti alla tutela della salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, senza risparmi di sorta e con l’unico obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di assenza ovvero massimo controllo del rischio.

La Società è tenuta ad organizzare il lavoro, la concezione delle postazioni, la scelta delle attrezzature, nonché ogni aspetto della singola attività nel rispetto dei principi ergonomici.

I principi e le indicazioni sopra delineati debbono trovare piena applicazione sia nell’ambito sportivo, con riferimento all’area tecnica ed ai tesserati, sia nell’area amministrativa, con riferimento ai dipendenti.

3.2  Redazione Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi, adottato ai sensi degli artt. 28 ss. T.U. 81/2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio che si svolgono all’interno delle strutture della Società, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

In particolare il DVR deve avere data certa e comprendere:

§   una relazione inerente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

§   l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

§   il programma delle misure ritenute adeguate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

§   l’indicazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente individui in possesso di adeguate competenze e poteri;

§   l’individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

§   l’individuazione delle attività che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

3.3 Informazione, formazione e addestramento
All’atto dell’assunzione ovvero della stipulazione di rapporti contrattuali con consulenti ovvero liberi professionisti l’AZ PICERNO è tenuto a fornire per iscritto un’adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, anche nell’ambito applicativo dell’art. 26 T.U. 81/2008.

La società è tenuta a garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per la stessa ed all’interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguata formazione finalizzata all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi, propri ed interferenziali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative.

E’ fatto obbligo per le società appaltatrici di garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per l’AZ PICERNO ed all’interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguata formazione finalizzata all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi, propri ed interferenziali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative.

La formazione e l’eventuale addestramento devono tenere conto delle specificità afferenti le singole mansioni ed attività, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La formazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento in ragione dell’evoluzione dei rischi individuati e dell’insorgenza di nuovi rischi, in caso di modifiche normative nonché nell’eventualità di novità strutturali dell’organizzazione del lavoro.

Il datore di lavoro deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per quel che concerne l’organizzazione della formazione.

L’espletamento della formazione è sempre documentata per iscritto e tale documentazione deve essere inviata annualmente all’Organismo di Vigilanza con relazione di accompagnamento da parte del Responsabile del Servizio Sicurezza.

3.4  Sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 T.U. 81/2008 e s.m.i. nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi.

Sull’esito delle visite periodiche in presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all’esposizione a fattori di rischio connessi all’attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro o il soggetto da questi delegato, nonché l’Organismo di Vigilanza affinché, ognuno per le rispettive competenze, provveda ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

3.5  Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.
Tutti i lavoratori e tutti coloro che prestano la propria opera per la Società sono tenuti all’osservanza delle norme vigenti nonché alle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

La violazione del precetto enunciato al precedente capoverso rappresenta violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare.

Chiunque venga a conoscenza di violazione delle norme dettate in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve effettuarne tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. Il medico competente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti a suo carico dal T.U. 81/2008. Tutti coloro che entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione ed il medico competente.

4.   LO STADIO
Peculiare importanza nell’ambito della problematica della sicurezza sul lavoro assume la gestione dell’impianto sportivo dove l’AZ PICERNO effettua le partite casalinghe, attualmente affidato in concessione.

Atteso che la gestione del predetto impianto in occasione degli eventi sportivi che vedono presente l’AZ PICERNO è a carico della Società, si devono ribadire i seguenti principi:

il Piano di Emergenza e mantenimento condizioni di sicurezza per lo stadio di calcio deve essere sempre monitorato ed aggiornato.

Il Piano deve prevedere, in ogni caso:

§   identificazioni delle possibili emergenze interne

§   identificazione delle possibili emergenze esterne

§   misure preventive

§   organizzazione e gestione dell’emergenza

§   individuazione collocazioni rilevanti di impianti ed attrezzature al fine dell’attuazione di specifiche procedure di emergenza

§   procedure di emergenza

Il presente documento, attesa la presenza di dipendenti e tesserati della Società durante le manifestazioni sportive deve trovare compiuto aggiornamento allorquando intervengano modifiche strutturali dell’impianto ovvero novità normative.

5.  IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE INTEGRATO EX ART. 30 T.U. 81/2008 IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE
L’AZ PICERNO, attraverso il predisposto Servizio Sicurezza, cura l’integrazione del modello di Organizzazione con le disposizioni previste dall’art. 30 T.U. 81/2008, assicurando un sistema aziendale che preveda l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

5.1  al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

5.2    alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizioni delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

5.3  alle attività di natura organizzative, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

5.4  alle attività di sorveglianza sanitarie

5.5  alle attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori

5.6  alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

5.7  alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

5.8  alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

Deve altresì essere garantita un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio connesso alla sicurezza sul lavoro. Debbono pertanto essere individuate le persone fisiche che ricoprono le diverse funzioni sopra enunciate.

Il presente Modello di Organizzazione prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l’inosservanza delle misure dettate nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Vi è, dunque, espresso richiamo al sistema sanzionatorio disciplinato nella parte generale del presente documento, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute concernenti l’irrogazione di sanzioni determinate nel caso di violazione delle normative in tema di sicurezza sul lavoro.

Controllo ed aggiornamento
Il Servizio Sicurezza è tenuto ad un costante monitoraggio dell’adeguatezza delle misure precauzionali adottate e dell’efficace funzionamento del Modello di Organizzazione integrato.

Deve pertanto provvedersi alla regolamentazione di un sistema di controllo costante sull’attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Servizio Sicurezza relazionerà in merito al sistema di controllo adottato, nonché ai risultati di tale attività sia al Datore di Lavoro che all’Organismo di Vigilanza almeno con relazione annuale.

L’Organismo di Vigilanza è altresì tenuto, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, ad esercitare il controllo sull’attuazione del Modello di Organizzazione integrato.

Nel caso in cui emergano criticità relative a significative violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed all’igiene sul lavoro la Società si impegna a riesaminare ed eventualmente modificare il Modello di Organizzazione integrato su proposta del Responsabile del Servizio Sicurezza e previa comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

Con le medesime modalità dovrà altresì provvedersi al riesame ed all’eventuale modifica del modello di Organizzazione integrato in caso di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico ovvero in caso di mutamenti legislativi o di indirizzi giurisprudenziali.

Documentazione
Il Responsabile del Servizio Sicurezza, documenta l’attività di gestione del sistema aziendale per la sicurezza, registrando le operazioni finalizzate all’adempimento degli obblighi giuridici sopra enunciati.

Il sistema di registrazione deve prevedere la tracciabilità delle verifiche effettuate, la data delle operazioni di controllo e di eventuale modifica delle procedure in atto, l’individuazione del soggetto che vi ha proceduto, nonché le eventuali criticità rilevate.

La documentazione può avvenire mediante l’utilizzo di supporti documentali cartacei o informatici da conservare ordinatamente, con le eventuali revisioni ed implementazioni.

Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza
L’importanza ed il rilievo delle problematiche e delle criticità nell’ambito della complessa tematica della sicurezza sul lavoro richiedono in ogni caso la cooperazione di tutti coloro che a vario titolo operano per la Società e che vengono a conoscenza di situazione di inosservanza delle disposizioni normative in materia ovvero di situazioni di possibile rischio e pericolo per la salute delle persone.

E’ pertanto fatto obbligo per tutti coloro che operano per la Società di effettuare immediata comunicazione scritta all’Organismo di Vigilanza in merito alla verificata inosservanza delle disposizioni in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Il Responsabile della Sicurezza ed il responsabile dei singoli processi aziendali che abbiano nozione di accertamenti da parte delle pubbliche autorità in merito alla sicurezza sul lavoro sono obbligati ad effettuare tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza cura la raccolta delle comunicazioni.

La violazione degli obblighi di comunicazione costituisce violazione del presente Modello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare sanzionabile ai sensi e per gli effetti del sistema sanzionatorio previsto nella parte generale del presente documento.

SEZIONE D
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Le aree di rischio e le conseguenti attività ritenute sensibili in ordine al rischio commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati si individuano nelle seguenti:

§   invio dati e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione

§   attività ordinaria sul server aziendale e sugli strumenti di lavoro

§   archiviazione sostitutiva di dati a valenza probatoria

§   servizi di Certification Authority

1. LE FATTISPECIE DI REATO
La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, nel testo del D.Lgs. 231/01 l’art. 24 bis in base al quale:

1.      In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2.      In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3.      In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4.      Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Di seguito si riporta una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-bis.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni;

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni;

– Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476;

– Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

– Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro;

– Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo;

– Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi;

– Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni
all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa;

– Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte  falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

– Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito;

– Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio  e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480;

– Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private;

– Uso di atto falso (art. 489 c.p.): Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno;

– Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente;

– Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti;

– Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1.      se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2.      se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3.      se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 10.329 euro.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1.      in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2.      da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3.       da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617- quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno quattro anni e si procede d’ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635- bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
Se il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

2.   PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
La prevenzione del rischio di commissione dei delitti informatici deve essere attuata attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, nonché mediante controlli di ordine generale:

§   previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse informatiche

§   predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire ed impedire la realizzazione di delitti informatici

§   predisposizione di un regolamento interno per l’utilizzo delle risorse tecnologiche e dei sistemi informatici

§   rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici

E’ in ogni caso vietato:

§   porre in essere condotte che integrino le fattispecie di cui all’art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 ovvero anche soltanto ne favoriscano la realizzazione

§   installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l’intero sistema informatico aziendale ovvero utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società

§   alterare, modificare, sostituire, falsificare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria

§   accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati

§   accedere abusivamente al proprio sistema informatico al fine di alterare, cancellare, distruggere dati o informazioni

§   detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri strumenti idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi, concorrenti, pubblici o privati, a qualunque fine

§   entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato

§   svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature informatiche allo scopo di deteriorare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento

§   aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali

§   svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l’intercettazione, l’impedimento, l’interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati

§   svolgere attività di modifica, cancellazione o danneggiamento di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o aventi pubblica utilità

§   distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

§   rivelare a chicchessia le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale

§   realizzare condotte finalizzate alla distruzione o all’alterazione di documenti informatici, con o senza finalità probatoria, in assenza di specifica autorizzazione

§   navigare in internet ovvero utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali al di fuori e per finalità non connesse all’attività lavorativa

3.   ADEGUAMENTO AL GDPR 2016/679
La Società ha in corso di implementazione la compliance relativa alla normativa introdotta con il GDPR UE 2016/679. Il predetto documento si intende quivi richiamato e, in quanto allegato, deve ritenersi facente parte del presente Modello di Organizzazione.

I Destinatari sono pertanto tenuti all’osservanza dei precetti, delle regole e delle procedure ivi previsti.

SEZIONE E – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi basso, non evidenziandosi significative aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili a rischio specifico.

L’unica fattispecie che si ritiene possa comportare un rischio di realizzazione deve individuarsi nella fattispecie dell’associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p.

I principi contenuti nel Codice Etico e le regole ivi sancite vanno nella direzione di temperare possibili condotte poste in essere al fine di raggiungere risultati sportivi attraverso la commissione di fatti aventi rilevanza penale.

1.   LE FATTISPECIE DI REATO
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’art. 12, c. 3-bis, del D.Lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. L’articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
L’art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall’art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

2.   PRESIDI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed esplicitamente indicate:

§   Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo

§   Procedura operativa Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

§   Procedura operativa Flussi Finanziari

§   Procedura operativa Rimborsi spese e trasferte

§   Procedura operativa Approvvigionamento e valutazione fornitori

§   Procedura operativa Gestione Magazzino Farmaci e Presidi

§   Procedura operativa Risorse Umane

§   Procedura operativa Biglietteria e Management Stadio

§   Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni

§   Procedura operativa Direzione Sportiva

§   Procedura operativa Rapporti con gli Arbitri

§   Procedura operativa Autorizzazioni, licenze, concessioni, certificazioni

§   Procedura operativa Verifiche, ispezioni, controlli

§   Procedura operativa Gestione contenzioso e consulenze

SEZIONE F
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1.   LE FATTISPECIE DI REATO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro

2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro

35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

La fattispecie tutela il normale esercizio dell’attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell’art. 392, 2 c., c. p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell’altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l’attività stessa e sempre che l’uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall’art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all’industria nazionale, punendola con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all’attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all’attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all’industria nazionale, elemento costitutivo dell’art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all’industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all’estero, il mancato incremento degli affari, l’offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma prevede la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro.

La frode in commercio presuppone l’esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all’acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l’obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l’illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l’interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517- ter c.p.)
La norma incriminatrice condanna, salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni

2.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE
Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi molto basso, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L’analisi della tipologia delle attività del AZ PICERNO induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione.

SEZIONE G
DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO

1.   LE FATTISPECIE DI REATO
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
Costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
Costituito dalla condotta di dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.): sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.):
che disciplina l’istigazione a uno dei reati suddetti.

Delitti previsti da leggi speciali:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York: secondo l’art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

– atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un’azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale;

– atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

2.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE
Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi molto basso, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L’analisi della tipologia delle attività del AZ PICERNO induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione.

SEZIONE H
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

1.  LE FATTISPECIE DI REATO Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
Costituito dai seguenti tipi di condotte: l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.)
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p..

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
Consiste nell’induzione, con gli stessi “strumenti” di cui all’art. 600 c.p., “a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno”.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
Consiste nell’acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli “stati” di cui all’art. 600 c.p..

2.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE
Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi molto basso, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L’analisi della tipologia delle attività del AZ PICERNO induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione.

SEZIONE I
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA

1.  LE FATTISPECIE DI REATO Ricettazione (art. 648 c.p.)
L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in

relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E’ rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Le specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

2.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi basso, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

3.   IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI
I processi sensibili che possono ritenersi a rischio nell’ambito dell’attività della Società sono i seguenti:

§   acquisti di beni e servizi, conferimento incarichi professionali e consulenziali

§   gestione dei rimborsi spese a dipendenti, collaboratori e tesserati

§   gestione della contabilità e del bilancio

§   gestione degli investimenti e dei finanziamenti

§   gestione della tesoreria

§   omaggi e liberalità

§   gestione delle operazioni straordinarie con altre società del Gruppo

4.   PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI DENARO
E’ vietato per ogni soggetto destinatario porre in esser comportamenti che integrino, anche indirettamente le fattispecie di reato indicate nella presente sezione di parte speciale.

In conformità con quanto statuito nel Codice Etico e nelle procedure ed istruzioni aziendali adottate è vietato:

§   disporre trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore di titoli al portatore quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia pari o superiore a euro 1.000,00

§   effettuare trasferimenti di denaro contante tramite esercenti di attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi

§   effettuare operazioni che contemplino la movimentazione di denaro senza che vi sia coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni e tra gli ordinanti dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni

§   aprire conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

§   utilizzare conti correnti aperti presso Stati esteri al solo scopo di non far figurare la movimentazione di somme di denaro

5.   PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI
E’ fatto espresso divieto di acquistare, ricevere, sostituire beni che si ritiene, ovvero si sospetta, che abbiano provenienza illecita.

Per ogni acquisto di beni è sempre necessario procedere:

§   all’acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore

§   alla valutazione del prezzo proposto in relazione ai valori di mercato

§   al controllo della corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti ed i soggetti effettivamente

§   coinvolti nella transazione commerciale

Ad ogni acquisto deve corrispondere un documento fiscale e contabile.

I pagamenti debbono avvenire con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all’uso dei contanti.

Per i singoli processi di acquisto o ricezione di beni deve essere individuato un soggetto responsabile. In caso di ricezione di denaro dovrà esserne verificata l’origine al fine di accertare la provenienza lecita, anche attraverso la verifica del soggetto che trasferisce.

Nel caso di investimenti o sponsorizzazioni di terzi dovranno essere svolti preventivi e completi accertamenti in ordine alla congruità economica ed agli scopi dell’attività.

Qualsiasi anomalia o criticità deve essere comunicata con tempestività al Consiglio di Amministrazione ed all’Organismo di Vigilanza.

6.   PROCEDURE OPERATIVE
Debbono altresì essere rispettate le seguenti procedure operative ed istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed esplicitamente elencate:

§   Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo

§   Procedura operativa Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

§   Procedura operativa Flussi Finanziari

§   Procedura operativa Rimborsi spese e trasferte

§   Procedura operativa Approvvigionamento e valutazione fornitori

§   Procedura operativa Gestione Magazzino Farmaci e Presidi

§   Procedura operativa Risorse Umane

§   Procedura operativa Biglietteria e Management Stadio

§   Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni

§   Procedura operativa Direzione Sportiva

SEZIONE L

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

1.   LE FATTISPECIE DI REATO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

2.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE
Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi basso.

Si tratta, in effetti, di reato contro l’amministrazione della Giustizia, il cui rischio di commissione

prescinde dall’attività effettiva svolta dalla società, giacché in ogni contesto può sorgere il rischio di un procedimento penale davanti all’Autorità Giudiziaria nel quale la persona giuridica potrebbe fruire di un astratto vantaggio o interesse a condizionare le dichiarazioni di chi è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Pare, pertanto, indispensabile precisare che:

§   l chiunque operi per la Società deve astenersi dal contattare le persone chiamate dall’autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni, né deve avere qualsivoglia tipo di colloquio con esse avente ad oggetto la questione processuale

§   chiunque operi per la Società deve astenersi dal contattare coloro che, non ancora chiamati a rendere dichiarazioni dall’autorità giudiziaria, siano soggetti a conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo penale al fine di condizionarne le future possibili dichiarazioni

In ogni caso si evidenzia come il rispetto dei principi e delle procedure previste nel Codice Etico rappresenti strumento idoneo, unitamente alle regole sopra indicate, per prevenire il compimento di tale ipotesi di reato e considerare il rischio accettabile.

E’ fatto altresì espresso obbligo per coloro i quali siano stati oggetto di tentativo di condizionamento in merito ad un’eventuale dichiarazione davanti all’Autorità Giudiziaria di comunicare quanto avvenuto tempestivamente all’Organismo di Vigilanza per i provvedimenti del caso.

SEZIONE M

1.   LE FATTISPECIE DI REATO

REATI TRANSNAZIONALI

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/06, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

–       sia commesso in più di uno Stato;

–       ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

–       ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

–       ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge n. 146/06 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L’art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si sono effettivamente “associate” per commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)
L’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)
L’associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Disposizioni contro l’immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/98) L’art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi “in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell’art. 12 e nota come favoreggiamento dell’emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (…) atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina sono posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”.

Il comma 3-bis dell’art. 12 dispone l’aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

– “il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

– per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

– per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.)
L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
L’art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E’ necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

2.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi molto basso, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L’analisi della tipologia delle attività del AZ PICERNO induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione.

SEZIONE N

1.   LE FATTISPECIE DI REATO

REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, con l’introduzione dell’art. 25 – undecies nel novero dei reati presupposto, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati ambientali.

Di seguito sono indicate le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25–undecies del D.Lgs. 231/01.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si cagioni l’uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5,11 e 13 D.Lgs. 152/06)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

–  in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);

–  senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente (comma 3);

–   oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente (comma 5).

La responsabilità dell’ente, inoltre, può derivare dall’effettuazione di scarichi:

–   sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/06, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);

–  nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia (comma 13).

In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell’ente l’irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/06)
Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

–  attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);

–   realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);

–  effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);

–   deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1, lett. b) (comma 6, primo periodo).

In caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, è prevista a carico dell’ente l’irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell’inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall’autorità competente.

Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto,

l’esportazione o l’importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività). In caso di realizzazione del reato in esame è prevista a carico dell’ente l’irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Inoltre, ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 8, D.Lgs. 231/01, se l’ente o una sua Unità Organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame “si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività” (art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/01).

Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/06)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

1) nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla  composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

2) il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi;

3) durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

4) il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Violazione dei valori limite di emissione nell’esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di:

1) Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione, commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2 e 2 comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell’esercizio di attività di impresa.

2) Falsificazione o alterazioni di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3 – bis, comma 1).

3) Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

Tutela dell’ozono (art. 3, comma 6, L. 549/93)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/07)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave provochino l’inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Merita evidenziare che le suddette fattispecie – ad eccezione di quelle concernenti la falsificazione o l’utilizzo di certificati falsi di cui agli artt. 258, comma 4, seconda parte e 260-bis D.Lgs. 152/06, del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di all’art. 260 D.Lgs. 152/06 e quello di inquinamento provocato dalle navi di cui all’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 202/07 – sono di natura contravvenzionale. Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano cagionate una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: i) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena prevista va dai 2 anni ai 6 anni di reclusione ed è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero in danno di specie animali e vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia provocato un disastro ambientale, attraverso delle condotte che, alternativamente, determinino: (i) un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; (ii) un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.

La pena prevista va dai 5 anni ai 15 anni di reclusione ed è aumentata – parimenti all’ipotesi delittuosa dell’inquinamento ambientale – qualora il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero in danno di specie animali e vegetali protette.

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano svolte attività volte a cedere, acquisire, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegalmente di materiale ad alta radioattività.

La pena prevista va dai 5 anni ai 15 anni di reclusione ed è aumentata – parimenti all’ipotesi delittuosa dell’inquinamento ambientale – qualora il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero in danno di specie animali e vegetali protette.

Inoltre, alcuni reati dolosi non espressamente richiamati dall’‟art. 25-undecies rappresentano, spesso, una progressione offensiva dei reati di pericolo astratto espressamene previsti. Pertanto, in linea con la politica della Società volta ad assicurare la massima protezione ambientale, le misure previste nella presente Parte Speciale, poste a presidio delle specifiche aree a rischio di commissione dei reati menzionati nell’art. 25-undecies, sono idonee a prevenire anche fattispecie lesive più gravi non inserite nel catalogo dei reati-presupposto.

2.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE
Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi molto basso, non evidenziandosi né aree di potenziale pericolo e neppure processi sensibili.

L’analisi della tipologia delle attività del AZ PICERNO induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame.

Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficiente per valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancite dalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione.

SEZIONE O
 1.  LE FATTISPECIE DI REATO

AUTORICICLAGGIO

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la Legge 186/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, recante una serie di disposizioni volte ad incentivare l’emersione ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all’evasione fiscale, ha introdotto nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, all’art. 25-octies, il reato di “autoriciclaggio”:

Autoriciclaggio (art. 648-ter comma 1 c.p.)
L’art. 648 c.p. incrimina “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena prevista, reclusione da 2 a 8 anni e multa da euro 5.000 a euro 25.000, viene ridotta alla reclusione da 1 a 4 anni se il reato presupposto della condotta di riciclaggio prevede la reclusione inferiore, nel massimo, a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale; è invece diminuita se il soggetto si è adoperato per “evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

Le condotte di autoriciclaggio non sono punite “quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all’utilizzazione o al godimento personale” purché non ci sia stata intenzione, in tal modo, di occultare i frutti del reato.

2.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi medio.

3.   IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI
I processi sensibili che possono ritenersi a rischio nell’ambito dell’attività della Società sono i seguenti:

§   acquisti di beni e servizi, conferimento incarichi professionali e consulenziali

§   gestione dei rimborsi spese a dipendenti, collaboratori e tesserati

§   gestione della contabilità e del bilancio

§   gestione degli investimenti e dei finanziamenti

§   gestione della tesoreria

§   omaggi e liberalità

§   gestione delle operazioni straordinarie con altre società del Gruppo

4.   PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI DENARO
E’ vietato per ogni soggetto destinatario porre in esser comportamenti che integrino, anche indirettamente le fattispecie di reato indicate nella presente sezione di parte speciale.

In conformità con quanto statuito nel Codice Etico e nelle procedure ed istruzioni aziendali adottate è vietato:

§   disporre trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore di titoli al portatore quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia pari o superiore a euro 1.000,00

§   effettuare trasferimenti di denaro contante tramite esercenti di attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi

§   effettuare operazioni che contemplino la movimentazione di denaro senza che vi sia coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni e tra gli ordinanti dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni

§   aprire conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

§   utilizzare conti correnti aperti presso Stati esteri al solo scopo di non far figurare la movimentazione di somme di denaro

5.   PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI
E’ fatto espresso divieto di acquistare, ricevere, sostituire beni che si ritiene, ovvero si sospetta, che abbiano provenienza illecita.

Per ogni acquisto di beni è sempre necessario procedere:

§   all’acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore

§   alla valutazione del prezzo proposto in relazione ai valori di mercato

§   al controllo della corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti ed i soggetti effettivamente

§   coinvolti nella transazione commerciale

Ad ogni acquisto deve corrispondere un documento fiscale e contabile.

I pagamenti debbono avvenire con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all’uso dei contanti.

Per i singoli processi di acquisto o ricezione di beni deve essere individuato un soggetto responsabile. In caso di ricezione di denaro dovrà esserne verificata l’origine al fine di accertare la provenienza lecita, anche attraverso la verifica del soggetto che trasferisce.

Nel caso di investimenti o sponsorizzazioni di terzi dovranno essere svolti preventivi e completi accertamenti in ordine alla congruità economica ed agli scopi dell’attività.

Qualsiasi anomalia o criticità deve essere comunicata con tempestività al Consiglio di Amministrazione ed all’Organismo di Vigilanza.

6.   PROCEDURE OPERATIVE

Debbono altresì essere rispettate le seguenti procedure operative ed istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione ed esplicitamente elencate:

§   Procedura operativa Amministrazione, Finanza e Controllo

§   Procedura operativa Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza

§   Procedura operativa Flussi Finanziari

§   Procedura operativa Rimborsi spese e trasferte

§   Procedura operativa Approvvigionamento e valutazione fornitori

§   Procedura operativa Gestione Magazzino Farmaci e Presidi

§   Procedura operativa Risorse Umane

§   Procedura operativa Biglietteria e Management Stadio

§   Procedura operativa Rapporti con le Istituzioni

§   Procedura operativa Direzione Sportiva